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Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 17 pagine

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Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

4. Legge federale del 25 giugno 198222 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Sostituzione di espressioni

1Negli articoli 10 capoverso 2 lettera a, 14 capoverso 2, 15 capoverso 1 lettera a, 24 capoverso 3 lettera b, 33b, rubrica, 34a capoverso 4, 36 capoverso 1 e 41 capoverso 3 «età ordinaria di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

2Negli articoli 14 capoverso 1 e 31 «età che dà diritto alla rendita» è sostituito con «età di riferimento».

3Nell’articolo 33a capoverso 2 «età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento» è sostituito con «età di riferimento regolamentare».

4Nell’articolo 49 capoverso 1 «età del pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

5Nell’articolo 60a capoverso 2 «età di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

Art. 13 Età di riferimento, limiti d’età per la riscossione anticipata e il rinvio

della rendita

1L’età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS23.

2L’assicurato può anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento dei 62 anni e rinviarla fino al compimento dei 70 anni.

3Gli istituti di previdenza possono prevedere un’età di riscossione inferiore nel rispetto dell’articolo 1 capoverso 3.

Art. 13a Riscossione parziale della prestazione di vecchiaia

1L’assicurato può riscuotere la prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita in modo scaglionato; sono ammessi fino a tre scaglioni. L’istituto di previdenza ne può autorizzare un numero maggiore.

2In caso di riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale sono ammessi al massimo tre versamenti. Questo vale anche nel caso in cui il salario percepito presso un datore di lavoro sia assicurato presso più istituti di previdenza.

Art. 13b Riscossione anticipata della prestazione di vecchiaia

1La quota della prestazione di vecchiaia riscossa prima del raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare non può superare la quota della riduzione del salario.

22 RS 831.40

23 RS 831.10