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Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 17 pagine

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Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

b. una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita).

2Alle donne che non hanno anticipato la riscossione della rendita di vecchiaia sono applicabili le disposizioni seguenti:

a. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 649/1000 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 293/10 000;

b. se il reddito annuo medio determinante è superiore all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 1404/1000 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 83/10 000.

3L’importo massimo della rendita corrisponde al doppio dell’importo minimo.

4L’importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a 12 volte il suo ammontare e l’importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a 72 volte l’importo minimo.

5L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia di 1175 franchi corrisponde a un indice delle rendite di 213,6 punti.

6Il presente articolo non è applicabile per il calcolo delle rendite per superstiti di cui agli articoli 36 e 37 e delle rendite d’invalidità secondo la LAI.

Art. 35 cpv. 1 e 3, secondo periodo

1La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:

a. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa;

b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa e l’altro a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.

3... Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione della somma delle rendite accordate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta o che percepiscono solo una percentuale della rendita.

Art. 35tercpv. 2

2In caso di rinvio di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 39 capoverso 1, la rendita per figli è rinviata nella stessa misura percentuale.

Titolo prima dell’art. 39

IV. Riscossione flessibile della rendita