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Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 17 pagine

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Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 39 Rinvio della rendita di vecchiaia

1Chi ha diritto a una rendita di vecchiaia può rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l’inizio della riscossione della totalità della rendita o di una percentuale di essa compresa tra il 20 e l’80 per cento. Durante tale periodo può chiedere la revoca del rinvio in qualsiasi momento, con effetto all’inizio del mese successivo.

2Chi ha rinviato la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, la riduzione di tale percentuale. L’aumento della percentuale è escluso.

3La rendita di vecchiaia rinviata, o la sua percentuale, è aumentata del controvalore attuariale delle prestazioni rinviate.

4Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d’aumento e definisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite. Riesamina le aliquote d’aumento almeno ogni dieci anni.

Art. 40 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

1Chi adempie le condizioni per l’ottenimento di una rendita di vecchiaia può, dal compimento dei 62 anni, anticipare la riscossione della totalità della rendita o di una percentuale di essa compresa tra il 20 e l’80 per cento. Può chiedere la riscossione anticipata della rendita in qualsiasi momento, con effetto all’inizio del mese successivo. La riscossione anticipata vale soltanto per le prestazioni future e non può essere revocata.

2Chi ha anticipato la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, l’aumento di tale percentuale. L’aumento vale soltanto per le prestazioni future. Non può essere revocato.

3Durante il periodo di riscossione anticipata della rendita non sono versate rendite per figli.

4In deroga all’articolo 29tercapoverso 1, in caso di riscossione anticipata della rendita la durata di contribuzione non è considerata completa. La rendita anticipata è calcolata in base al numero di anni di contribuzione totalizzati fino all’inizio della riscossione anticipata e corrisponde a una rendita parziale con durata di contribuzione incompleta.

5Il calcolo della rendita anticipata è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi provenienti dall’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l’inizio della riscossione anticipata della totalità della rendita o di una percentuale di essa. Al raggiungimento dell’età di riferimento la rendita è ricalcolata secondo l'articolo 29biscapoversi 1 e 2.

Art. 40a Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di riscossione anticipata

1La rendita di vecchiaia anticipata è ridotta del controvalore attuariale della prestazione anticipata.

2Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote di riduzione in base a principi attuariali e definisce la procedura. Riesamina le aliquote di riduzione almeno ogni dieci anni.