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Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 17 pagine

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Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

II

Disposizioni transitorie della modifica del ...6 (Stabilizzazione dell’AVS)

a. Età di riferimento delle donne

L’età di riferimento è di:

a. 64 anni per le donne nate nel [anno di entrata in vigore della modifica – 64] o anteriormente;

b. 64 anni e tre mesi per le donne nate nel [anno di entrata in vigore della modifica + 1 – 64];

c. 64 anni e sei mesi per le donne nate nel [anno di entrata in vigore della modifica + 2 – 64];

d. 64 anni e nove mesi per le donne nate nel [anno di entrata in vigore della modifica + 3 – 64];

e. 65 anni per le donne nate nel [anno di entrata in vigore della modifica + 4

– 64] o successivamente.

b. Computo dei contributi pagati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento

Le persone che al momento dell’entrata in vigore della modifica del ... non hanno ancora compiuto 70 anni e hanno totalizzato periodi di contribuzione dopo l’età di 65 anni possono chiedere che la loro rendita venga ricalcolata secondo l'articolo 29bis capoversi 3 e 4.

c. Aliquote di riduzione per le donne in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

Alle rendite di vecchiaia la cui riscossione anticipata è in corso al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 40c rimane applicabile il diritto previgente per tutto il periodo di riscossione anticipata. Al momento in cui l’assicurato raggiunge l’età di riferimento la rendita di vecchiaia è ricalcolata secondo l’articolo 29bis, tenendo conto delle aliquote di riduzione previste all'articolo 40c.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[Secondo la variante 1 delle misure compensative:]

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