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Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 17 pagine

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Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 44 cpv. 2

2Le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all’articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA5, una volta all’anno. L’avente diritto può chiedere un versamento mensile.

Art. 64 cpv. 2bis, primo periodo

2bisGli assicurati che cessano di esercitare un’attività lucrativa prima di raggiungere l’età di riferimento restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione precedentemente competente, se hanno raggiunto il limite d’età richiesto; il Consiglio federale fissa questo limite d’età. …

Art. 64a, primo periodo

La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che riscuote per primo la rendita di vecchiaia; è fatto salvo l’articolo 62 capoverso 2. …

Art. 102 cpv. 1 lett. b, c, e ed f

1Le prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con:

b. Concerne soltanto il testo tedesco

c. i redditi del patrimonio del Fondo di compensazione AVS;

e. gli introiti risultanti dall’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto secondo l’articolo 130 capoversi 3 e 3terCost. destinati all’assicurazione medesima;

f. il prodotto della tassa sulle case da gioco.

Art. 103 Contributo della Confederazione

Il contributo della Confederazione ammonta al 19,55 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 102 capoverso 2.

Art. 104 Finanziamento del contributo della Confederazione

1Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi dell’imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate.

2L’importo residuo è coperto con le risorse generali.

Titolo prima dell’art. 111 e art. 111

Abrogati

5 RS 830.1