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Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 17 pagine
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Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
2La quota riscossa deve essere pari almeno al 20 per cento della prestazione di vecchiaia. L’istituto di previdenza può autorizzare una quota minima inferiore.
3Se il salario annuo residuo scende sotto l’importo di cui all’articolo 2 capoverso 1 o sotto quello regolamentare necessario per l’assicurazione, va riscossa la totalità della prestazione di vecchiaia; è fatto salvo l’articolo 2 capoverso 1bisLFLP24.
Art. 13c Rinvio della prestazione di vecchiaia
1La prestazione di vecchiaia rinviata dopo il raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare non può superare la prestazione di vecchiaia regolamentare massima determinata sulla base del salario ancora percepito.
2Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere che il calcolo della prestazione di vecchiaia massima rinviabile si basi sul grado di occupazione.
Art. 17 cpv. 1, secondo periodo
1… La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita di vecchiaia.
Art. 21 cpv. 1
1Alla morte dell’assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d’invalidità o della rendita di vecchiaia cui l’assicurato avrebbe avuto diritto.
Art. 49 cpv. 2 n. 2
2Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:
2. la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2 e 13a–13c),
Art. 79b cpv. 2
2Il Consiglio federale disciplina il riscatto per le persone che:
a. fino al momento in cui fanno valere la possibilità del riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza;
b. ricevono o hanno ricevuto prestazioni della previdenza professionale.
24 RS 831.42