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Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 17 pagine

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Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 40b Combinazione di riscossione anticipata e rinvio della rendita di

vecchiaia

1Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia può rinviare la riscossione della percentuale restante al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.

2La percentuale di rendita rinviata non può essere ridotta se la percentuale di rendita anticipata è stata aumentata durante il periodo di riscossione anticipata.

Art. 40c Aliquote di riduzione per le donne in caso di riscossione anticipata

della rendita di vecchiaia

In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, per le donne sono applicabili le aliquote di riduzione seguenti:

Anni di anti- Aliquota di riduzione in %, se il Aliquota di riduzione in %, se il cipazione reddito annuo medio determinante èreddito annuo medio determinante è

inferiore o uguale al quadruplo superiore al quadruplo dell’importo

dell’importo minimo della rendita minimo della rendita di vecchiaia di vecchiaia annua secondo l’arti- annua secondo l’articolo 34 colo 34 1 02

2 3,54

3 5 6,8

Art. 43biscpv. 1 e 4

1Hanno diritto all’assegno per grandi invalidi le persone che percepiscono la totalità della rendita di vecchiaia o i beneficiari di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA3) in Svizzera, che presentano una grande invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve.

4Chi, fino alla fine del mese in cui raggiunge l’età di riferimento o fino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione per l’invalidità riceve un assegno d'importo per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.

Art. 43terContributo per l’assistenza

Chi, fino alla fine del mese in cui raggiunge l’età di riferimento o fino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un contributo per l’assistenza dell’assicurazione per l’invalidità continua a ricevere un contributo d'importo pari al massimo a quello ricevuto fino ad allora. Al diritto al contributo per l’assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater–42octiesLAI4.

3 RS 830.1

4 RS 831.20