Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 16 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che
modifica la direttiva UE sulle armi
permesso d’acquisto di armi occorra indicare il «tipo di arma». Con la presente modifica viene sancito in modo esplicito l’obbligo di indicare il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero dell’arma. Lo scopo è consentire all’ufficio cantonale delle armi di valutare se per l’arma in questione possa essere effettivamente rilasciato un permesso d’acquisto di armi o se sia invece necessaria un’autorizzazione eccezionale.
Art. 18
Conformemente all’articolo 5ter della direttiva UE sulle armi modificata, in caso di alienazione di armi da fuoco occorre garantire che l’identità dell’acquirente venga controllata. La LArm statuisce pertanto che chiunque aliena un’arma da fuoco soggetta a dichiarazione deve inviare al servizio di comunicazione una copia del documento di legittimazione dell’acquirente (art. 11 cpv. 2 lett. d in combinato disposto con l’art. 11 cpv. 3 LArm).
Il nuovo articolo 18 capoverso 3bisOArm prevede dunque che in caso di alienazione di un’arma soggetta a dichiarazione occorra effettuare sempre una copia del documento di legittimazione dell’acquirente. Il capoverso 4 viene inoltre completato: in caso di alienazione di un’arma da fuoco, oltre all’estratto del casellario giudiziale e del contratto scritto, occorre conservare anche una copia del documento di legittimazione. Tutta la documentazione deve essere trasmessa al servizio di comunicazione cantonale.
Art. 22
Anche in caso di acquisto di un’arma da fuoco per successione ereditaria occorre trasmettere al servizio di comunicazione una copia del documento di legittimazione dell’acquirente (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. d in combinato disposto con l’art. 11 cpv. 4 LArm). L’articolo 22 capoverso 2 OArm è adeguato in tal senso.
Art. 24a
A seguito dell’entrata in vigore della modifica della LArm, i caricatori ad alta capacità di colpi potranno essere acquistati soltanto da persone che sono legittimate all’acquisto dell’arma corrispondente. Il presente articolo sancisce pertanto che una persona che aliena un caricatore ad alta capacità di colpi sia tenuta a verificare la presenza di un’autorizzazione eccezionale o della conferma del possesso relativa all’arma corrispondente (cfr. per il rilascio della conferma del possesso il nuovo art. 71 cpv. 3).
I possessori di armi di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell’Amministrazione militare non dispongono di un’autorizzazione eccezionale o di una conferma del possesso (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b LArm). Possono tuttavia comprovare di essere autorizzati all’acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi esibendo l’iscrizione nel libretto di servizio relativa all’acquisizione dell’arma.
I caricatori con una capacità compresa tra le 11 e le 20 cartucce sono considerati «ad alta capacità di colpi» se possono essere inseriti in armi da fuoco portatili semiautomatiche (cfr. art. 4 cpv. 2bisLArm). Se risultano ugualmente compatibili con armi da fuoco corte, risulta tuttavia ingiustificato subordinarne l’acquisto al rilascio di un’autorizzazione eccezionale o di una conferma del possesso. In tal caso, queste armi dovranno infatti poter essere acquistate