Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 16 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che

modifica la direttiva UE sulle armi

Cpv. 3: l’attuale disposizione dell’articolo 18a capoverso 1 secondo periodo LArm, secondo cui per le armi da fuoco assemblate è sufficiente contrassegnarne una parte essenziale, è abrogata dalla modifica della LArm. Per tale ragione, occorre ora abrogare anche il presente capoverso che riprende il contenuto della vecchia disposizione della LArm.

Art. 32

In virtù della revisione totale degli articoli 5 e 19 LArm, occorre adeguare i rinvii a tali articoli contenuti nella rubrica e nel corpo del presente articolo. Inoltre, per ragioni di chiarezza, nel capoverso 2 all’espressione «modifica» è stata aggiunta la locuzione «a titolo non professionale».

La presente disposizione continua a riguardare esclusivamente le eccezioni ai divieti di cui all’articolo 19 capoverso 1 LArm (divieto di fabbricare a titolo non professionale armi o munizioni e divieto di modifica a titolo non professionale di armi in armi secondo l’art. 5 cpv. 1 o 2 LArm). La disposizione di esecuzione relativa al nuovo articolo 19 capoverso 2 LArm è contenuta nel seguente articolo 32a.

Art. 32a

L’articolo 19 capoverso 2 LArm disciplina la modifica a titolo non professionale di armi in armi soggette all’obbligo di permesso d’acquisto di armi o a dichiarazione. Il presente articolo precisa tale disposizione.

Cpv. 1: secondo l’articolo 19 capoverso 2 LArm, alla modifica si applicano per analogia le pertinenti disposizioni previste in caso di acquisto. Tali disposizioni sono elencate singolarmente. Allo stesso modo, nel presente capoverso sono menzionate le disposizioni applicabili per analogia a livello di ordinanza.

Cpv. 2: le autorizzazioni («permessi d’acquisto di armi») rilasciate in applicazione analogica degli articoli 8 e 9 LArm nonché dell’articolo 15 OArm devono essere richieste dal possessore dell’arma. Esse possono essere vincolate a oneri (esame dell’arma, divieto di vendita ecc.).

Cpv. 3 e 4: nel caso delle armi soggette a dichiarazione, la persona che effettua la modifica è soggetta all’obbligo di comunicazione (art. 19 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 11 cpv. 3 LArm). In tale contesto, deve fornire al servizio di comunicazione le stesse indicazioni sul possessore dell’arma modificata che sarebbe tenuto a fornire sull’acquirente in caso di alienazione di un’arma soggetta a dichiarazione. La comunicazione deve avvenire prima della modifica e deve contenere informazioni sulle trasformazioni da eseguire, in modo da consentire di imporre eventuali oneri al possessore (cfr. cpv. 2).

Art. 33a

Il presente articolo riprende la disposizione dell’attuale articolo 71 capoverso 1. Tale disposizione è abrogata e trasferita nell’articolo 9b capoverso 1. Essa è tuttavia applicabile anche alle autorizzazioni eccezionali ai sensi degli articoli 32 e 33 OArm.