Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 16 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che

modifica la direttiva UE sulle armi

commercio di armi (art. 17 cpv. 1 LArm). Queste persone sono designate dalla direttiva UE sulle armi modificata come «intermediari». Nel presente articolo la nozione di «mediazione» è precisata conformemente alle prescrizioni della direttiva e alla definizione fornita dall’articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51). Essa designa la negoziazione e l’organizzazione di transazioni.

Art. 9b

Il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 71 capoversi 1 e 3 che, per motivi di sistematica legislativa, sarà abrogato. Le disposizioni non subiscono alcun adeguamento materiale.

Art. 9c

Le persone domiciliate all’estero come pure i cittadini stranieri senza permesso di domicilio che risiedono tuttavia in Svizzera, devono allegare alla domanda per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi un’attestazione ufficiale del loro Stato di domicilio o d’origine (art. 9a LArm e art. 15 cpv. 2 lett. c OArm). La presente disposizione precisa che tale condizione si applica anche al rilascio di autorizzazioni eccezionali (cfr. anche art. 6a cpv. 2 e art. 6b LArm).

Art. 10 / art. 13a

L’attuale articolo 10 diventa il nuovo articolo 13a.

I capoversi 1 e 2 del vigente articolo 10 diventano ora i capoversi 1 e 3 del nuovo articolo 13a, senza subire alcuna modifica.

Il capoverso 2 del nuovo articolo 13a corrisponde all’attuale articolo 71 capoverso 2 lettera b che, per motivi di sistematica legislativa, sarà abrogato. Tale disposizione non subisce alcun adeguamento materiale.

Art. 13b

Il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 71 capoverso 2 lettera a che, per motivi di sistematica legislativa, sarà abrogato. La disposizione non subisce alcun adeguamento materiale. Tuttavia, non è più applicabile alle armi da fuoco (cui si applicano gli art. 13c–13f dell’avamprogetto), ma soltanto ai dispositivi contundenti e da lancio ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d LArm, nella misura in cui rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 5 capoverso 2 lettera b LArm. Tali dispositivi comprendono in particolare oggetti quali i manganelli e i nunchaku impiegati nelle arti marziali asiatiche.

Art. 13c

Con la modifica della LArm, diverse armi da fuoco semiautomatiche sono ora menzionate nell’articolo 5 LArm (cfr. art. 5 cpv. 1 LArm). Affinché possa essere rilasciata un’autorizzazione eccezionale per l’acquisto e il possesso di tali armi da fuoco, devono esservi «motivi legittimi» (art. 5 cpv. 6 in combinato disposto con l’art. 28c cpv. 1 lett. a LArm).