Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che
modifica la direttiva UE sulle armi
Sono adeguati i rinvii contenuti nella lettera c numeri 5, 6 e 7 nonché nella lettera d. Alla lettera c numero 7 è inoltre apportata una modifica di tipo redazionale.
Allegato 3
Conformemente all’articolo 61 capoverso 5bisdell’avamprogetto, le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni in virtù del diritto sulle armi e le autorità doganali possono accedere ai dati dei registri delle armi fino a dieci anni dopo la distruzione dell’arma. Le autorità che operano nell’ambito della prevenzione e del perseguimento di reati possono invece accedervi fino a 30 dopo la distruzione dell’arma (ossia fino alla cancellazione dei dati).
Conseguentemente occorre adeguare nell’allegato 3 OArm la colonna «sistema d’informazione di cui all’art. 32a capoverso 3 LArm» (accesso al sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco): L’accesso per l’Ufficio centrale Armi, per il Corpo delle guardie di confine e per gli uffici cantonali delle armi deve essere infatti limitato al periodo di dieci anni successivo alla distruzione dell’arma (nuova abbreviazione «Aa»). L’accesso da parte della divisione Indagini Interventi speciali della PGF, della Centrale operativa di fedpol, delle autorità di polizia cantonali e dei pubblici ministeri non è invece soggetto a tale restrizione.
Con tale modifica viene inoltra colta l’occasione per aggiornare alcuni ambiti direzionali di fedpol, che sono stati nel frattempo rinominati.
4 Ripercussioni
Ripercussioni per la Confederazione
Per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche effettuate dai commercianti di armi agli uffici cantonali delle armi occorre individuare una soluzione uniforme. La Confederazione metterà a disposizione le proprie conoscenze specialistiche nel quadro dello sviluppo dei sistemi informatici dei Cantoni e parteciperà ai relativi costi.5 Il Consiglio federale ha già approvato una partecipazione finanziaria complessiva di 500 000 franchi (ripartiti sugli anni 2019 e 2020).
Inoltre occorrerà apportare determinate modifiche ai sistemi informatici della Confederazione, ad esempio a seguito delle modifiche concernenti il contrassegno di armi. Al momento non è ancora possibile quantificare i relativi costi in maniera definitiva.6
Per la Confederazione non sono tuttora previste ripercussioni sul personale a seguito della trasposizione della direttiva UE sulle armi modificata.
5 Cfr. messaggio del 2 marzo 2018 sull’approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, FF 2018 1555 (di seguito: «messaggio LArm»), n. 5.1.
6 A tali costi andranno aggiunti quelli relativi allo scambio di informazioni tra Stati Schengen, che non è ancora trasposto dalla presente revisione dell’ordinanza (cfr. messaggio LArm, n. 5.1).