Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 16 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che
modifica la direttiva UE sulle armi
tegoria delle armi vietate. Le autorizzazioni eccezionali per l’acquisto di tali armi semiautomatiche possono essere rilasciate tra l’altro ai tiratori sportivi. Questi ultimi devono dimostrare di essere membri di una società di tiro o di praticare con regolarità il tiro sportivo. Tali prove deve essere fornite dopo cinque e dieci anni (nuovo art. 28d LArm).
Nell’OArm occorre precisare in quali casi si possa parlare di «pratica regolare» del tiro sportivo. L’avamprogetto prevede al riguardo che debbano esser stati eseguiti almeno cinque esercizi di tiro nell’arco di cinque anni.
Conformemente all’avamprogetto, la prova relativa all’avvenuta esecuzione degli esercizi di tiro può essere fornita presentando l’apposito modulo oppure copia del libretto di tiro o del libretto delle prestazioni militari.
L’appartenenza a una società di tiro può essere comprovata segnatamente mediante una conferma della società, un estratto del sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS) gestito dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) o una licenza della Federazione sportiva svizzera di tiro (FST).
Autorizzazioni eccezionali per collezionisti e musei
Conformemente alle nuove disposizioni della LArm, anche i collezionisti e i musei che intendono acquistare le armi semiautomatiche in questione devono chiedere il rilascio di un’autorizzazione eccezionale. Per ottenerla devono dimostrare di aver adottato misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza della collezione e tenere una lista di tutte le armi da fuoco soggette all’obbligo di autorizzazione eccezionale in loro possesso (nuovo art. 28e LArm).
Il presente avamprogetto statuisce che i Cantoni possono precisare i requisiti per la custodia in sicurezza. Prevede inoltre che i collezionisti e i musei che intendono richiedere un’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di una nuova arma debbano presentare la prova e la lista summenzionate.
Notifica del possesso già in atto
Chiunque al momento dell’entrata in vigore della modifica della LArm sia già in possesso di un’arma da fuoco semiautomatica che rientra, in virtù del nuovo diritto, nella categoria delle armi vietate non è tenuto a richiedere un’autorizzazione eccezionale. Secondo le nuove disposizioni della LArm, queste persone devono tuttavia notificare il legittimo possesso entro tre anni all’ufficio cantonale delle armi. Tale notifica non è invece necessaria se l’arma è già iscritta in un registro delle armi (nuovo art. 42b LArm).
Il presente avamprogetto stabilisce che la notifica vada effettuata mediante un modulo da inviare all’ufficio cantonale delle armi. La situazione acquisita sarà garantita; i requisiti per l’acquisto applicati in passato non verranno verificati a posteriori. L’ufficio cantonale delle armi dovrà confermare, su richiesta del possessore, il legittimo possesso delle armi da fuoco oggetto della notifica.