Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 16 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che
modifica la direttiva UE sulle armi
Il tiro sportivo rappresenta uno di questi motivi legittimi (art. 28c cpv. 2 lett. b LArm). Il rilascio di autorizzazioni eccezionali di questo tipo deve fondarsi su una regolamentazione uniforme a livello svizzero. Tali autorizzazioni devono essere pertanto disciplinate singolarmente all’interno dell’OArm.
Cpv. 1: le autorizzazioni eccezionali possono essere rilasciate a tiratori sportivi a condizione che non vi siano motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm (art. 28c cpv. 1 lett. b LArm). Ai fini del loro rilascio, devono inoltre essere adempite le condizioni specifiche previste dalla LArm (art. 28c cpv. 1 lett. c LArm). Le autorizzazioni eccezionali sono pertanto limitate alle armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c (art. 28d cpv. 1 LArm). Ulteriori condizioni sono infine formulate nell’articolo 28d capoversi 2 e 3 LArm.
Cpv. 2: analogamente ai permessi d’acquisto di armi (cfr. art. 9b cpv. 1 LArm), le autorizzazioni eccezionali sono valide in tutta la Svizzera e autorizzano all’acquisto di un’unica arma o di un’unica parte essenziale di arma. Come nel caso dei permessi d’acquisto di armi (cfr. art. 16 cpv. 1 OArm), l’autorità cantonale competente può tuttavia rilasciare un’unica autorizzazione valida per l’acquisto fino a tre armi o parti essenziali di armi, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.
Cpv. 3: analogamente alle altre autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’articolo 5 capoverso 6 LArm, anche le autorizzazioni eccezionali per i tiratori sportivi devono essere limitate nel tempo. La disposizione del presente capoverso corrisponde anche in questo caso a quella relativa ai permessi d’acquisto di armi (cfr. art. 9b cpv. 3 LArm).
Art. 13d
La presente disposizione disciplina i requisiti formali delle domande di autorizzazioni eccezionali per tiratori sportivi. Anch’essa corrisponde alla disposizione relativa ai permessi d’acquisto di armi (cfr. art. 15 OArm).
Art. 13e
La prova della pratica regolare del tiro sportivo o dell’appartenenza a una società di tiro deve essere fornita cinque e dieci anni dopo il rilascio della prima autorizzazione eccezionale (cfr. art. 28d cpv. 3 LArm).
Al momento del rilascio dell’autorizzazione eccezionale viene stabilito se debba essere fornita prova dell’appartenenza a una società di tiro o della pratica regolare del tiro sportivo. A distanza di cinque e dieci anni è possibile optare per l’altro tipo di prova.
Si parla di pratica regolare del tiro sportivo quando nell’arco dei cinque anni precedenti sono stati eseguiti almeno cinque esercizi di tiro. La prova deve essere fornita per persona e non per arma, motivo per cui, anche se sono utilizzate diverse armi, il numero di esercizi di tiro necessari resta immutato. Il tiratore sportivo può scegliere come ripartire i cinque esercizi nel periodo in questione.
Gli esercizi devono tuttavia aver luogo in cinque giorni diversi. In questo modo è possibile fornire la prova della cadenza regolare del tiro sportivo, evitando al contempo l’insorgenza di problemi di delimitazione.