Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 16 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che
modifica la direttiva UE sulle armi
telle, tra le cui parti essenziali è menzionato ora anche il tamburo.
Art. 4a
Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 lettera c LArm, le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi rientrano tra le armi soggette all’obbligo di autorizzazione eccezionale (cfr. per la nozione di «dotato di un caricatore ad alta capacità di colpi» e per l’acquisto di tali caricatori rispettivamente l’art. 5a e 24a dell’avamprogetto).
La differenza tra «armi da fuoco portatili» e «armi da fuoco corte» può essere determinante per stabilire se un caricatore vada classificato come «ad alta capacità di colpi» e quindi se un’arma da fuoco rientri nella categoria delle armi vietate ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera c LArm. Da qui l’esigenza di definire con maggiore precisione le due nozioni.
Nell’effettuare tale distinzione occorre valutare se l’arma superi i 60 cm di lunghezza (p. es. il fucile d’assalto dell’esercito svizzero). Tale criterio si deduce dalla definizione della categoria di armi di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera d LArm, secondo cui è determinante sapere se l’arma possa essere ridotta a una lunghezza inferiore a 60 cm. Anche il diritto tedesco e austriaco operano, in parte, una distinzione a seconda che l’arma da fuoco superi o meno la lunghezza complessiva di 60 cm. Inoltre, le armi più corte possono essere considerate armi da fuoco portatili se, per sparare, sono di norma utilizzate con ambedue le mani o vengono appoggiate sulla spalla. È il caso, ad esempio, delle pistole mitragliatrici (p. es. B&T APC9 e HK MP5K) e dei fucili di assalto corti (p. es. SAN SG 553 P e IWI X95 13). Per contro, le pistole e le rivoltelle non sono considerate come armi da fuoco portatili, bensì come armi da fuoco corte (sebbene siano anch’esse spesso utilizzate con ambedue le mani).
Art. 5
In virtù della revisione totale dell’articolo 5 LArm è necessario adeguare, nella rubrica, il rinvio a tale articolo.
Art. 5a
Per le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale che non rientrano nella categoria di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b o d è richiesta un’autorizzazione eccezionale o la notifica del legittimo possesso soltanto se sono dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi (art. 5 cpv. 1 lett. c LArm).
Nel presente articolo è precisato cosa s’intende per «dotato di un caricatore ad alta capacità di colpi»: un’arma da fuoco è considerata «dotata di un caricatore ad alta capacità di colpi» se è utilizzata insieme a un tale caricatore, se un tale caricatore è inserito in essa o se l’arma è custodita o trasportata insieme a un tale caricatore (per l’acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi, cfr. art. 24 dell’avamprogetto).
Art. 9a
La LArm utilizza a più riprese la nozione di «mediazione». Prevede ad esempio che le persone che, a titolo professionale, procurano per mediazione armi necessitino di una patente di