Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 16 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che
modifica la direttiva UE sulle armi
Emolumenti
L’avamprogetto fissa a 100 franchi l’emolumento per il rilascio di autorizzazioni eccezionali per le armi da fuoco semiautomatiche (comprese le autorizzazioni eccezionali per i tiratori sportivi). Per la notifica del legittimo possesso non è previsto invece alcun emolumento.
Comunicazioni elettroniche da parte dei commercianti di armi
Conformemente alle nuove disposizioni della LArm, i titolari di una patente di commercio di armi sono tenuti a comunicare per via elettronica, entro 20 giorni, all’ufficio cantonale delle armi gli acquisti, le vendite od ogni altro commercio di armi (art. 21 cpv. 1bisLArm).
L’avamprogetto precisa che tale obbligo di comunicazione si riferisce esclusivamente alle transazioni di armi da fuoco e di parti essenziali di armi da fuoco. Inoltre specifica le singole transazioni che devono essere comunicate nonché le indicazioni che tali comunicazioni devono contenere. L’avamprogetto stabilisce infine esplicitamente che la comunicazione elettronica sostituisce tutte le comunicazioni che l’alienante è di norma tenuto a effettuare all’ufficio delle armi.
Ulteriori punti essenziali
L’avamprogetto apporta le seguenti modifiche di carattere materiale all’OArm: definizione delle nozioni di «arma da fuoco portatile» e «arma da fuoco corta», della nozione di «dotato di un caricatore ad alta capacità di colpi», modifica della nozione di «parte essenziale» di arma da fuoco, precisazione della nozione di «mediazione», adeguamento della disposizione concernente l’alienazione delle armi soggette a dichiarazione (contenuto della comunicazione), disposizione relativa all’acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi, modifica della disposizione relativa al contrassegno di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco, disposizione relativa alla modifica a titolo non professionale di armi, disposizione, in parte nuova, relativa al trattamento dei dati nei registri delle armi e nel sistema d’informazione armonizzato (termini di cancellazione, accessi).
3 Commento ai singoli articoli
Art. 3
La direttiva UE sulle armi modificata contiene una definizione di «componente essenziale». Tale nozione comprende «la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), se del caso, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta» (art. 1 par. 1 n. 2 della direttiva UE sulle armi).
Conformemente all’articolo 3 lettere a–c OArm sono considerate parti essenziali di armi nelle armi da fuoco portatili, la canna, la culatta e il castello di culatta, nelle pistole, la canna, la culatta e l’impugnatura, e nelle rivoltelle, la canna e il telaio. Questa definizione corrisponde in ampia parte con quella formulata all’articolo 1 paragrafo 1 numero 2 della direttiva UE sulle armi modificata. Una novità riguarda l’aggiunta tra le parti essenziali delle armi da fuoco portatili dell’alloggiamento del grilletto (lower receiver). Un’ulteriore novità riguarda infine le rivol-