Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 16 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che

modifica la direttiva UE sulle armi

1 Situazione iniziale

Il 17 maggio 2017 l’Unione europea (UE) ha adottato una modifica della direttiva UE sulle armi1.2 Il 31 maggio 2017 questo atto è stato notificato alla Svizzera come sviluppo dell’acquis di Schengen. Il 16 giugno 2017 il Consiglio federale ha notificato all’UE che la direttiva potrà essere recepita e trasposta con riserva del «soddisfacimento dei requisiti costituzionali». Il 28 settembre 2018 l’Assemblea federale ha approvato tale scambio di note e, contestualmente, adottato una modifica della legge sulle armi (LArm; RS 514.54), con cui le disposizioni rivedute della direttiva UE sulle armi3 sono trasposte a livello di legge.4

La trasposizione della modifica della direttiva UE sulle armi e delle conseguenti modifiche della LArm richiede anche un adeguamento dell’ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541). Il Consiglio federale e il Parlamento si sono espressi a favore di una modifica pragmatica della LArm. Con le modifiche dell’OArm s’intende procedere nella stessa direzione. In particolare restano da disciplinare diverse questioni concernenti le autorizzazioni eccezionali per i tiratori sportivi. Ad esempio occorre definire la nozione di «pratica regolare» del tiro sportivo. Conformemente all’avamprogetto, per poter parlare di «pratica regolare» bisogna aver eseguito almeno cinque esercizi di tiro nell’arco di cinque anni. L’emolumento previsto per il rilascio di autorizzazioni eccezionali di questo tipo è pari a 100 franchi.

Gli adeguamenti previsti dalla direttiva UE sulle armi modificata in materia di scambio d’informazioni tra Stati Schengen non sono oggetto del presente progetto di ordinanza. Per contro, quest’ultimo contempla già le specifiche tecniche relative al contrassegno delle armi. Il contenuto della rispettiva direttiva di esecuzione della Commissione europea è peraltro già sufficientemente noto.

2 Punti essenziali del progetto

Il presente avamprogetto concernente la modifica dell’OArm disciplina in particolare i seguenti punti:

Autorizzazioni eccezionali per tiratori sportivi

Con la modifica della LArm diverse armi da fuoco semiautomatiche sono trasferite nella ca-

1 Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/51/CE, GU L 179 dell’8.7.2008, pag. 5).

2 La modifica consiste nella direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22).

3 Nel presente testo per «direttiva UE sulle armi modificata» o «direttiva UE sulle armi» s’intende la direttiva 91/477/CEE modificata dalla direttiva (UE) 2017/853.

4 FF 2018 5159