Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 16 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che
modifica la direttiva UE sulle armi
Art. 34
Secondo l’articolo 34 capoverso 1 lettera c OArm occorre fornire «la prova che gli oggetti assoggettati all’obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessari per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LArm o delle ditte addette alla sicurezza e che il committente è in possesso dell’autorizzazione eccezionale per gli oggetti in questione». Con l’inserimento della congiunzione «o» in luogo di «e» viene ora specificato che si tratta di due prove da fornire in modo alternativo e non cumulativo.
In virtù della revisione totale dell’articolo 5 LArm occorre inoltre adeguare i rinvii a tale disposizione contenuti nel corpo del presente articolo.
Art. 35
In virtù della revisione totale dell’articolo 5 LArm occorre adeguare i rinvii a tale disposizione contenuti nel corpo del presente articolo.
Art. 52
Il capoverso 2 del presente articolo conteneva sinora un elenco dei diversi moduli che il DFGP (fedpol) era chiamato ad approntare. Tale elenco non verrà più aggiornato ed è quindi stato rimosso dalla presente disposizione.
Art. 61
L’articolo 4 paragrafo 4 terzo comma della direttiva UE sulle armi modificata prevede che le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni in virtù del diritto sulle armi e le autorità doganali possano accedere ai dati registrati nell’archivio fino a dieci anni dopo la distruzione dell’arma (lett. a). Le autorità che operano nell’ambito della prevenzione e del perseguimento di reati possono invece accedervi fino a 30 anni dopo la distruzione dell’arma (lett. b). Questa norma è sancita nel nuovo capoverso 5bisdell’articolo 61 OArm. L’allegato 3 è adeguato in tal senso.
Art. 66
Conformemente alla direttiva UE sulle armi modificata, i dati registrati nell’archivio restano disponibili per 30 anni dopo la distruzione dell’arma (art. 4 par. 4 secondo comma della direttiva UE sulle armi modificata). Per tale ragione nell’articolo 66 capoverso 2 OArm viene ora precisato che i dati sono conservati per 30 anni dopo la distruzione dell’arma. Alla scadenza di tale termine i dati sono cancellati (art. 4 par. 4 quarto comma della direttiva UE sulle armi modificata). Nel capoverso 2 dell’articolo 66 OArm occorre pertanto cancellare l’espressione «almeno».
Art. 71
L’attuale articolo 71 concernente le autorizzazioni cantonali eccezionali è abrogato, in quanto è collocato nel punto sbagliato, ossia tra le «disposizioni finali». Il suo contenuto è trasferito nei nuovi articoli 9b, 13a capoverso 2 e 13b.