Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 16 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che

modifica la direttiva UE sulle armi

L’articolo 71 OArm contiene ora le disposizioni d’esecuzione relative all’articolo 42b LArm:

Cpv. 1: per notificare il possesso di un’arma da fuoco ai sensi dell’articolo 42b capoverso 1 LArm occorre presentare all’ufficio cantonale delle armi il modulo approntato dal DFGP (fedpol).

L’obbligo di notifica si applica alle armi da fuoco semiautomatiche quali le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche (art. 5 cpv. 1 lett. b LArm) o le armi da fuoco portatili che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm (art. 5 cpv. 1 lett. d LArm). Per le restanti armi da fuoco semiautomatiche è necessaria una notifica soltanto nel caso in cui siano dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi (art. 5 cpv. 1 lett. c LArm; per la nozione di «dotato di un caricatore ad alta capacità di colpi» cfr. il commento all’art. 5a).

Cpv. 2: per le armi che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 42b capoverso 2 LArm non è necessaria alcuna notifica, motivo per cui possono essere dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi.

Cpv. 3: gli uffici cantonali delle armi confermano su richiesta o d’ufficio il legittimo possesso di armi da fuoco che sono state notificate in virtù dell’articolo 42b capoverso 1 LArm o che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 42b capoverso 2 LArm. In tal modo, i possessori di armi potranno fornire in qualsiasi momento la prova di essere legittimati al possesso delle armi in questione, come richiesto ad esempio in caso di acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi (cfr. art. 24a).

Allegato 1

Alla lettera c dell’allegato 1 OArm sono fissati gli emolumenti riscossi per il rilascio di autorizzazioni eccezionali per l’acquisto, la mediazione e l’introduzione nel territorio svizzero di armi. Se l’autorizzazione riguarda l’acquisto o la mediazione, l’emolumento sarà riscosso dal Cantone competente (autorizzazione cantonale eccezionale; cfr. art. 5 cpv. 6 LArm). Se riguarda invece l’introduzione nel territorio svizzero, l’emolumento sarà riscosso dalla Confederazione (autorizzazione eccezionale rilasciata dall’Ufficio centrale Armi di fedpol; cfr. art. 5 cpv. 7 LArm).

Conformemente all’attuale lettera c numero 4, per le autorizzazioni eccezionali concernenti armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche è richiesto un emolumento di 150 franchi. In virtù del presente avamprogetto, questa tariffa si applicherà esclusivamente alle armi da fuoco per il tiro a raffica.

Le autorizzazioni eccezionali per le armi semiautomatiche sono ora contemplate dalla lettera c numero 4bis. Per queste autorizzazioni eccezionali è riscosso un emolumento di 100 franchi. Esso si applica in particolare anche alle autorizzazioni eccezionali per i tiratori sportivi (cfr. art. 13c segg.). Tale tariffa risulta quindi inferiore a quella prevista per le armi da fuoco per il tiro a raffica (fr. 150.–), ma è più alta rispetto a quella per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi per armi da fuoco (fr. 50.–). In questo modo viene dunque applicato il principio di equivalenza.

Per la notifica del legittimo possesso ai sensi dell’articolo 42b capoverso 1 LArm e dell’articolo 71 capoverso 1 dell’avamprogetto non è riscosso alcun emolumento.