Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 16 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che
modifica la direttiva UE sulle armi
semplicemente presentando un permesso d’acquisto di armi o una carta europea d’arma da fuoco valida.
Art. 25
In virtù della revisione totale dell’articolo 5 LArm è necessario adeguare, nella rubrica, il rinvio a tale articolo. Inoltre ai capoversi 1 e 2 non è più possibile rinviare direttamente alla lettera specifica dell’articolo 5 capoverso 1 LArm, ma occorre invece specificare di che arma da fuoco si tratta.
Art. 30
La rubrica del presente articolo va precisata, in quanto il nuovo articolo 30a dell’avamprogetto disciplina anch’esso una forma di comunicazione.
Art. 30a
Il presente articolo disciplina in dettaglio le comunicazioni elettroniche effettuate dai titolari di patenti di commercio di armi in virtù dell’articolo 21 capoverso 1bisLArm.
Cpv. 1: in questo capoverso viene specificato che l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1bisLArm riguarda esclusivamente le transazioni di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco. Inoltre viene precisato quali transazioni devono essere comunicate: nel caso delle armi acquistate all’estero, occorre comunicarne l’introduzione nel territorio svizzero. Tale regola vale già attualmente per l’obbligo di tenere la contabilità ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LArm (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. a OArm).
Cpv. 2: la comunicazione deve contenere le indicazioni che in virtù dell’articolo 32b capoverso 5 lettere a e b LArm devono essere inserite nel registro cantonale delle armi (art. 32a cpv. 2 LArm).
Cpv. 3: se il titolare di una patente di commercio di armi trasmette una comunicazione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1bisLArm, non sarà più soggetto agli obblighi di comunicazione per l’alienante ai sensi dell’articolo 9c LArm (in caso di armi soggette all’obbligo di permesso d’acquisto di armi), dell’articolo 11 capoverso 3 LArm (in caso di armi soggette a comunicazione) e dell’articolo 17 capoverso 7 LArm (in caso di transazioni tra titolari di patenti di commercio di armi). Per contro, permarrà l’obbligo per i titolari di patenti di commercio di armi di trasmettere annualmente le comunicazioni all’Ufficio centrale Armi in virtù dell’articolo 30 capoversi 4 e 5.
Cpv. 4: le comunicazioni elettroniche sono trasmesse all’autorità cantonale competente. I Cantoni definiscono pertanto le modalità relative a tali comunicazioni. Ciò non esclude tuttavia che i Cantoni possano decidere di sviluppare e gestire a livello svizzero un’unica applicazione informatica per la comunicazione delle transazioni.
Art. 31
Cpv. 2bis–2quinquies: tali disposizioni corrispondono alle specifiche tecniche della Commissione UE sulla marcatura di armi da fuoco.