Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 16 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che
modifica la direttiva UE sulle armi
Art. 13f
Il presente articolo disciplina in maniera dettagliata i requisiti formali relativi alla prova della pratica regolare del tiro sportivo o dell’appartenenza a una società di tiro.
Cpv. 2: in caso di dubbi, i Cantoni possono verificare se la persona è competente per vidimare i moduli in questione.
Cpv. 3: qualora nel corso della procedura di consultazione concernente il presente avamprogetto dovessero essere proposti ulteriori documenti validi, questi ultimi potranno essere affiancati ai due documenti indicati nel presente capoverso.
Art. 13g
Le autorizzazioni eccezionali per collezionisti e musei (art. 5 cpv. 6 in combinato disposto con l’art. 28c cpv. 1 lett. a, 28c cpv. 2 lett. c e 28e LArm) possono essere rilasciate soltanto se sono state adottate misure appropriate ai sensi dell’articolo 26 LArm per garantire la custodia in sicurezza della collezione (art. 28e cpv. 1 LArm). I Cantoni possono precisare i requisiti validi per tali misure. L’autorità cantonale competente può vincolare le autorizzazioni eccezionali a oneri in virtù dell’articolo 9b capoverso 1.
Art. 13h
Il presente articolo disciplina i requisiti formali relativi alle domande di autorizzazione eccezionale per collezionisti e musei. Esso s’ispira all’articolo 13d disciplinante l’autorizzazione eccezionale per i tiratori sportivi. Oltre all’estratto attuale del casellario giudiziale e a una copia del documento di legittimazione, occorre allegare alla domanda anche la prova che sono state adottate le misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza ai sensi dell’articolo 28e capoverso 1 LArm (cfr. art. 13g) e la lista aggiornata ai sensi dell’articolo 28e capoverso 2 LArm.
Alle autorizzazioni eccezionali per collezionisti e musei si applica inoltre l’articolo 9b dell’avamprogetto (corrispondente al vigente art. 71 cpv. 1 e 3). Tale disposizione statuisce che tutte le autorizzazioni eccezionali siano rilasciate di norma per un’unica arma o un’unica parte essenziale di arma (art. 9b cpv. 1). Nel caso concreto, può essere tuttavia opportuno rilasciare un’unica autorizzazione per l’acquisto di più armi o parti essenziali di armi che sono acquistate nello stesso periodo (cfr. disposizioni analoghe per i permessi d’acquisto di armi di cui all’art. 9b cpv. 1 LArm e art. 16 cpv. 1 OArm).
Art. 14
Nella frase introduttiva del presente articolo occorre rinviare in modo esplicito alle condizioni previste dall’articolo 28c capoverso 3 LArm.
La rubrica dell’articolo 14 diviene ora il titolo della sezione 5. Il rinvio alla LArm è stato inoltre adeguato.
Art. 15
L’attuale capoverso 1 del presente articolo statuisce che nella domanda per il rilascio di un