Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 21 pagine
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all’articolo 6 paragrafo 2 della direttiva UE, secondo cui sarebbe opportuno e necessario considerare anche le finalità storiche e culturali per il rilascio di autorizzazioni speciali.
4.10 Art. 13d
AG, GE, GR, OW, SO, SG, TG, UR, VD, UDC, usam, LEWAS, FST, AGSV, BSV, Dynamic Shooting, FJT, KSG OW, KSG BL, LKSV, NW KSG, SGKSV, SKSG, SOSV, SVC, ZHSV, CacciaSvizzera, IG Waffensammler Schweiz, Club der Waffensammler Zürich, ASA,
UOV DACHS, TVS, DSCB, Kessler e Furrer chiedono che nella domanda debba essere indicato solo il tipo dell’arma o della parte di arma che viene acquistata. Giudicano infatti questa disposizione (analogamente all’art. 13h e 15 cpv. 1 AP-OArm) difficilmente attuabile nella pratica perché il numero dell’arma non è sempre noto prima dell’acquisto. Quanto viene disposto al capoverso 1 aumenterebbe decisamente la spesa per l’acquirente senza comportare una maggiore sicurezza. Anzi, ciò porterebbe a maggiori stock presso i commercianti di armi. L’ASA formula la seguente proposta di testo: «…per ogni arma o parte essenziale di arma devono essere indicati il tipo e se l’attribuzione alle armi vietate avviene solo perché è utilizzato un caricatore ad alta capacità di colpi». ZG chiede che la disposizione sia adattata in modo che al momento della domanda nell’apposito modulo debba essere indicato il numero dell’arma solo «se già noto». GE e VD chiedono inoltre l’inserimento dell’avverbio «in particolare» al capoverso 2 («…in particolare con i seguenti allegati …») per consentire alle autorità amministrative di poter richiedere ulteriori documenti.
PS chiede di aggiungere altri due requisiti all’elenco, analogamente all’articolo 6 paragrafo 6 lettera c numero ii della direttiva europea:
2 (…)
d. certificato di una organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente che confermi
i. che il tiratore sportivo da almeno 12 mesi si è esercitato regolarmente nel tiro sportivo;
ii. che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta.
L’ASSU chiede lo stralcio della disposizione. Brander ritiene più importante ed attuabile la dichiarazione se l’arma sia un’arma vietata o un’arma soggetta all’obbligo di autorizzazione.
4.11 Art. 13e
AG si esprime a favore di questo articolo. BE, OW, SO, TG, CCPCS, CDDGP e UOV DACHS respingono la disposizione in questa forma affermando la necessità di una soluzione che implichi per gli uffici cantonali delle armi un minore dispendio di personale e finanziario. AR, BL, GL, GR, OW, SH, SO, SG, TG, UR, ZH e UOV DACHS criticano il fatto che non sia disciplinata la variazione del Cantone di residenza da parte del possessore dell’arma e che possa venir meno l’obbligo di fornire la prova in caso di cambiamento di Cantone. Affinché le variazioni di competenza restino comprensibili e verificabili si chiede l’obbligo di notifica (ufficiale) per il possessore di armi se sposta la residenza in un altro Cantone. Questo obbligo di notifica dovrebbe avvenire trasmettendo una copia della sua autorizzazione eccezionale e una copia della sua attestazione di tiro ovvero della prova dell’appartenenza ad una società di tiro all’ufficio cantonale competente per le armi. GR e ZH chiedono la formulazione di un corrispondente capoverso 4 nella disposizione. BL, BE, SH, SO, TG, CCPCS, CDDGP, UOV DACHS, DSCB e Furrer chiedono a proposito della norma concernente le attestazioni di tiro di elaborare uno stesso libretto di tiro valido in tutta la Svizzera, in cui si possano dimostrare le relative attività di tiro. TG, UOV DACHS, DSCB e Furrer rilevano che il controllo dell’osservanza del tiro obbligatorio comporterebbe enormi oneri supplementari per gli uffici cantonali delle armi. Per contenere tali oneri sarebbe necessaria una soluzione informatica per lo svolgimento dei controlli. TI critica l’esigenza di stabilire già al momento del rilascio di un’a utorizzazione eccezionale quale prova debba essere fornita (appartenenza a una società di tiro o prova della pratica regolare del tiro sportivo). ZG chiede di assicurare, in merito agli «obblighi dopo cinque e dieci anni», che il trasferimento intercantonale non influisca se possibile in alcun modo sulle