Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 21 pagine

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1 Situazione di partenza

Il 17 maggio 2017 l’Unione europea (UE) ha adottato una modifica della direttiva UE sulle armi1.2 Il 31 maggio 2017 questo atto è stato notificato alla Svizzera come sviluppo dell’acquis di Schengen. Il 16 giugno 2017 il Consiglio federale ha notificato all’UE che la direttiva potrà essere recepita e trasposta con riserva del «soddisfacimento dei requisiti costituzionali». Il 28 settembre 2018 l’Assemblea federale ha approvato tale scambio di note e, contestualmente, adottato una modifica della legge sulle armi (LArm; RS 514.54), con cui le disposizioni rivedute della direttiva UE sulle armi3 sono trasposte a livello di legge.4

La trasposizione della modifica della direttiva UE sulle armi e delle modifiche della LArm richiede anche un adeguamento dell’ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541).

2 Svolgimento della procedura di consultazione

Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e le cerchie interessate in merito alla trasposizione della direttiva UE sulle armi modificata nell’ordinanza sulle armi. La procedura di consultazione si è conclusa il 13 febbraio 2019.

Sono stati invitati a partecipare alla consultazione 59 destinatari. Hanno presentato il proprio parere 25 Cantoni, 5 partiti (PBD, PPD, PLR, PS, UDC) e 39 organizzazioni e soggetti privati interessati. Hanno rinunciato espressamente a fornire un parere il Cantone di Nidvaldo, che intende attendere l’esito della votazione popolare federale del 19 maggio 2019, e anche l’Associazione dei Comuni svizzeri. Andavano quindi analizzati in totale 69 pareri.

Si allega l’elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e delle persone che hanno risposto.

Il presente rapporto sulla consultazione rappresenta una sintesi dei risultati della procedura di consultazione. Per le motivazioni dettagliate si rimanda ai pareri originali.

3 Valutazione generale dell’avamprogetto di revisione parziale dell’ordinanza sulle armi

Approvazione in linea di principio:

35 partecipanti (22 Cantoni: AG, AR, AI, BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG,

SH, SO, UR, VD, VS, ZG, ZH; 4 partiti: PBD, PPD, PLR, PS; 8 organizzazioni: EFS, USS,

Unione delle città svizzere, FSP, CDDGP, CCPCS, FER, CG MPP) si esprimono in linea di principio a favore dell’avamprogetto di revisione parziale dell’ordinanza sulle armi o giudicano comunque maggiori i benefici di aderire all’accordo di associazione di Schengen rispetto allo svantaggio di un recepimento automatico dello sviluppo dell’acquis di Schengen. Si giudica importante per la sicurezza interna del Paese che la Svizzera continui a partecipare all’acquis di

1 Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/51/CE, GU L 179 dell’8.7.2008, pag. 5).

2 La modifica consiste nella direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22).

3 Nel presente testo per «direttiva UE sulle armi modificata» o «direttiva UE sulle armi» s’intende la direttiva 91/477/CEE nella versione modificata dalla direttiva (UE) 2017/853.

4 FF 2018 5159