Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 21 pagine
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alla lettera c quale numero di registro si intenda, se sia prevista un’interfaccia e come i commercianti possano effettuare la verifica. OW afferma a proposito del capoverso 3 che la fornitura dei dati per via elettronica dovrebbe anche prevedere obbligatoriamente, stando l’attuale stato della tecnica, che si alleghi il permesso di acquisto di armi compilato e scansionato. Kessler chiede a proposito del capoverso 3 se si raggiunga effettivamente l’obiettivo della tempestiva trasmissione delle informazioni. GE e VD indicano a proposito del capoverso 4 che questa disposizione va assolutamente mantenuta inalterata - questa sarebbe una condizione se il nuovo diritto venisse trasposto nei Cantoni. TI prevede enormi oneri supplementari per i Cantoni ma nessun valore aggiunto perché le autorità competenti già oggi potrebbero controllare i libri del commerciante. Sarebbe inoltre opportuno mantenere lo status quo fino a quando non sarà disponibile il relativo supporto di dati. Infine si dovrebbe anche temere che la soluzione proposta possa portare ad abusi.
L’usam rileva che l’introduzione di una comunicazione elettronica vada accolta favorevolmente. Sarebbe tuttavia auspicabile un’armonizzazione dell’esecuzione cantonale.
L’IG Waffensammler Schweiz giudica questo articolo, in questo momento, poco pratico.
Andrebbe introdotto e trasposto solo nel momento in cui è disponibile il relativo sistema, in grado di utilizzare in modo utile tutti i dati delle autorità e dei commercianti. L’ASA rileva che la Confederazione dovrebbe stabilire un procedimento unitario. Per questo il capoverso 4 dovrebbe recitare: «AWM valuta con i Cantoni una modalità uniforme di comunicazione elettronica. La comunicazione elettronica entra in vigore non appena la funzione è garantita.»
4.23 Art. 31 cpv. 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies e 3
AR, BL, GL, GR, OW, SO, SG, TG, UR, usam, IG Waffensammler Schweiz, ASA, UOV
DACHS, DSCB, Kessler e Furrer chiedono di stralciare il capoverso 2quater. Più segni distintivi o sequenze di numeri su una parte di arma renderebbero più difficili notifiche, registrazioni e ricerche univoche, facendo aumentare in modo sproporzionato il carico di lavoro. Nel caso delle armi dei collezionisti, il contrassegno aggiuntivo potrebbe comportare una notevole perdita di valore. Il numero di serie di fabbrica del produttore basterebbe ai fini di una chiara identificabilità della parte di arma. BL, OW, TG, UR, IG Waffensammler Schweiz, UOV DA-CHS, DSCB, Kessler e Furrer chiedono inoltre che anche il capoverso 2quinquies venga stralciato senza sostituzioni. Anche questo contrassegno ulteriore sarebbe inutile e renderebbe più difficile identificare chiaramente l’arma. Al massimo dovrebbe essere richiesto che sia impressa una «P». Si dovrebbe rinunciare ad ulteriori requisiti. BE, SH, SG, CCPCS, CDDGP e UOV DACHS chiedono che il contrassegno delle parti essenziali di arma da montare sia identico al contrassegno dell’arma corrispondente (numero unitario).
La LEWAS chiede – conformemente alla proposta di cui all’articolo 3 lettera a in relazione alle parti di armi - di stralciare all’articolo 31 capoverso 2tere all’articolo 31 capoverso 2terlettera b «o l’impugnatura».
4.24 Art. 32a
VD auspica la seguente precisazione al capoverso 1: «Art. 15, 19 e 21 cpv. 1 LArm».
4.25 Art. 33a
GE ritiene che questa disposizione debba essere assolutamente accolta nella versione definitiva dell’ordinanza senza modifiche.