Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 21 pagine
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possibilità di controllo degli uffici cantonali delle armi. Si dovrebbero prendere in considerazione innanzitutto un obbligo di notifica in caso di cambio di residenza e, in secondo luogo, un’autorizzazione da parte del richiedente mediante un consenso prestampato sul modulo di domanda per il permesso di acquisto di armi nonché, in terzo luogo, una soluzione realizzabile sul piano tecnico del problema con notifiche automatiche tra le banche dati elettroniche esistenti. Secondo FR sarebbe semplice per i tiratori sportivi aggirare questa disposizione con termini di cinque o dieci anni per la prova dell’appartenenza a una società di tiro . Secondo LU mancano sanzioni in caso di mancata fornitura dell’attestazione di tiro. TG, UOV DACHS, DSCB e Furrer affermano che la prova del tiro obbligatorio è un obbligo dei tiratori sportivi. Qualora esso fosse disatteso o il tiro obbligatorio non fosse rispettato, andrebbe tolta l’autorizzazione eccezionale conferita. Andrebbero anche chiarite questioni relative alla successione, ad esempio se gli eredi possano farsi conteggiare i tiri già effettuati o se, qualora si protraesse la procedura di divisione successoria, il tiro obbligatorio possa essere assolto assieme dalla comunione ereditaria o singolarmente da parte degli eredi. Una possibilità sarebbe anche quella di una sospensione dei termini durante la successione. Per NE vanno definiti meglio i termini «esercizi di tiro» e «esercizi di tiro eseguiti».
Il PBD ritiene adeguato e ragionevole che i tiratori sportivi ora debbano provare se sono parte di una società o se praticano regolarmente il tiro. Il PS e l’EFS criticano il fatto che le disposizioni della direttiva UE sulle armi siano trasposte insufficientemente nell’avamprogetto dell’ordinanza e chiedono questo adeguamento:
Art. 13e Obblighi periodici
(art. 5 cpv. 6, art. 28c e art. 28d LArm; direttiva UE art. 6 par. 6 e 7)
1 Chiunque ha assunto in proprietà l’arma direttamente dalle scorte dell’esercito o ha ottenuto un’autorizzazione eccezionale deve fornire regolarmente e comunque al massimo ogni cinque anni dopo il rilascio, la prova di cui all’articolo 28d capoverso 3 LArm. Se a una persona sono rilasciate più autorizzazioni eccezionali, l’obbligo di fornire la prova sussiste soltanto ogni cinque anni dopo il rilascio della prima autorizzazione.
2 Per fornire la prova, il titolare dell’autorizzazione deve inviare all’autorità cantonale competente entro la scadenza dei termini indicati nel capoverso 1 l’apposito modulo con i seguenti allegati:
a. prova della pratica regolare del tiro sportivo come membro di una società di tiro; oppure
b. prova della pratica regolare del tiro sportivo.
3 La condizione relativa alla pratica regolare del tiro sportivo è adempita se sono stati eseguiti almeno sei esercizi di tiro nel rispettivo periodo di cinque anni, tra cui almeno tre gare. I singoli esercizi di tiro devono aver avuto luogo almeno una volta l’anno.
UOV DACHS, DSCB e Furrer chiedono di integrare l’articolo 13e numero 2 con una lettera c: «prova della pratica regolare del tiro sportivo in associazioni fuori del servizio militare». Andrebbe altresì definito se il tiro obbligatorio si consideri assolto se avvenuto solo con un’arma tra quelle in possesso del tiratore o se si debba praticare il tiro con tutte le armi in proprio possesso. Anche in questo caso si dovrebbe optare per la variante minima per ragioni di oneri amministrativi e proporzionalità. La PROTELL chiede che si specifichi che per pratica regolare del tiro si intende qualsiasi pratica di tiro con qualsiasi arma. La disposizione dovrebbe inoltre riferirsi al singolo individuo e non alle singole armi, il che significa che la persona in questione deve fare pratica regolare di tiro indipendentemente da cosa usa e in quale occasione. La prova della pratica regolare del tiro non dovrebbe essere vincolata ad una forma specifica. In particolare, dovrebbe bastare l’autocertificazione. ASSU e
Haefeli chiedono lo stralcio di questa disposizione, Haefeli in via sussidiaria l’integrazione dell’articolo 13c capoverso 1 e del relativo articolo della legge sulle armi con le armi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d. Kessler ritiene che ci debbano essere disposizioni eccezionali per gli individui che, per la propria situazione personale, praticano il tiro sportivo ormai di rado ma desiderano comunque riprendere tale attività successivamente (ad es.
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