Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 21 pagine

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4.26 Art. 66 cpv. 2

FR osserva che la conservazione dei dati per 30 anni dopo la distruzione dell’arma richiede lo sviluppo di sistemi di informazioni adeguati e che questo comporta a sua volta delle conseguenze a livello finanziario.

4.27 Art. 71

AG e TI richiedono per motivi di sicurezza non una conferma ma una verifica del legittimo

possesso. AR, BL, GL, GR, SO, SG, UR, UOV DACHS, DCSB e Furrer criticano il termine

«legittimo» al capoverso 3. La parola «legittimo» implicherebbe che le autorità verifichino i motivi di impedimento ai sensi dell’articolo 8 LArm – contrariamente alle precedenti affermazioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia e anche dell’Ufficio centrale armi. Secondo OW il termine «legittimo» potrebbe essere sostituito, ad esempio, da «secondo il diritto anteriore». GR e UR chiedono in via sussidiaria, nel caso in cui non si intendano verificare i motivi di impedimento, di modificare l’articolo in modo che venga confermato solo l’arrivo della notifica e non il legittimo possesso dell’arma. SO e TG chiedono, qualora si dovesse insistere per una verifica, che il capoverso 3 sia formulato con maggiore precisione, in linea con la proposta

di formulazione che segue. BL, BE, SO, TG, CCPCS, CDDGP, UOV DACHS, DSCB e Furrer

chiedono che si separino le espressioni «d’ufficio» e «su richiesta» e propongono la seguente formulazione: «La competente autorità cantonale conferma il legittimo possesso di armi che sono state notificate in virtù dell’articolo 42b capoverso 1 LArm d’ufficio o, su richiesta, nel caso di armi che rientrano nell’eccezione di cui all’articolo 42b capoverso 2 LArm.» Per SH la formulazione è imprecisa perché una conferma d’ufficio potrebbe avvenire solo nei casi di cui all’articolo 42b capoverso 1 della nuova legge sulle armi.

Il PBD afferma a proposito dell’obbligo di notifica che si deve garantire, sia per i possessori di armi semiautomatiche che per le autorità competenti, che la registrazione successiva comporti oneri amministrativi quanto più ridotti. Il PLR vede nella notifica di armi, che deve avvenire mediante un modulo per posta, un ulteriore potenziale di riduzione degli oneri amministrativi. Si richiede che la notifica di armi possa avvenire per via elettronica ai sensi dell’articolo 42 capoverso 1 LArm.

UDC, LEWAS, FST, AGSV, BSV, Dynamic Shooting, FJT, FTST, KSG OW, KSG BL,

LKSV, NW KSG, SGKSV, SKSG, SOSV, SVC, ZHSV e CacciaSvizzera propongono di stralciare all’articolo 71 capoverso 3 la parte «o su richiesta» perché in base all’articolo 42b capoverso 2 LArm la conferma sarebbe necessaria anche per i legittimi possessori di un’arma semiautomatica. L’ASA rileva che con questa formulazione gli uffici delle armi non saprebbero se i possessori di armi abbiano un’arma vietata ai sensi dell’articolo 5 capoversi 1b – d o una normale arma soggetta al permesso di acquisto di armi. La TVS ritiene, a proposito del testo proposto, che sia necessaria una registrazione «a posteriori». Andrebbe conseguentemente adeguata la conferma ai sensi dell’articolo 42b capoverso 2 LArm.

4.28 Allegato 1 (art. 55): Emolumenti

GE e VD giudicano adeguato un emolumento unitario di 75 franchi per tutti i tipi di arma da fuoco.

Il PBD ritiene troppo elevato l’emolumento per l’ottenimento di un’autorizzazione eccezionale. Sarebbe auspicabile una tariffa inferiore, ad esempio di 50 franchi. Per il PPD è fondamentale che l’impatto monetario per i tiratori sportivi e i collezionisti resti minimo. Richiede una riduzione al di sotto dell’importo stabilito nell’ordinanza oppure l’eliminazione dell’emolumento per le autorizzazioni eccezionali. L’UDC rileva che gli emolumenti non dovrebbero possibilmente aumentare poiché gli oneri amministrativi supplementari della nuova normativa non comportano alcun valore aggiunto per i possessori di armi.