Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 21 pagine

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attuabile. Si raccomanda di riprendere la distinzione proposta nella direttiva UE sulle armi tra armi da fuoco corte e lunghe.

4.3 Art. 5

4.4 Art. 5a

VD ritiene questa disposizione proporzionale. Secondo BL, TG, TI, UR, CCPCS, CDDGP, UOV DACHS, DSCB e Furrer questa disposizione non sarebbe verificabile per le autorità di polizia perché le norme non sarebbero attuabili nella pratica. La custodia e il trasporto non consentirebbero di attribuire con esattezza il caricatore all’arma corrispondente. Questa regolamentazione causerebbe inutili denunce. Inoltre, potrebbero sorgere problemi qualora venissero depositate o trasportate assieme armi soggette alla vecchia e alla nuova normativa, in particolare se il caricatore (caricatori fino a 10 colpi o più) è intercambiabile. BE e SO chiedono lo stralcio di questa disposizione o la sua riformulazione. AR, GL, GR, OW, TG, TI, UR, usam, IG Waffensammler Schweiz, Club der Waffensammler Zürich, UOV DA-CHS, NW KSG, DSCB, Haefeli, Kessler, Furrer e Brander chiedono di stralciare le lettere b e c o di riformulare eventualmente la lettera b. AG e GR formulano una proposta di testo per la nuova lettera b. Brander fa una proposta di testo per una nuova lettera d

(«l’arma da fuoco è trasportata insieme a un caricatore ad alta capacità di colpi carico»).

OW indica che la capacità del caricatore non rappresenta assolutamente un criterio distintivo idoneo.

Per UDC, LEWAS, FST, AGSV, BSV, Dynamic Shooting, FJT, FTST, KSG OW, KSG BL, LKSV, SGKSV, SKSG, SOSV, SVC, ZHSV, CacciaSvizzera e ASA l’attuale formulazione di

questa disposizione presenterebbe vari punti poco chiari: non sarebbe chiaro cosa si intenda col termine «insieme» e se si possano anche «dotare» più armi di un caricatore. Questo aprirebbe ulteriori questioni. Si propone la seguente formulazione (il secondo capoverso sarebbe necessario per evitare che la rimozione e il reinserimento del caricatore siano classificati come modifiche in base all’articolo 19 LArm):

Art. 5a OArm

1Le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale sono considerate dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi se un tale caricatore è inserito o installato nell’arma da fuoco.

2Se il caricatore viene temporaneamente rimosso dall’arma e reinserito, in particolare per la ricarica, la pulizia, il trasporto, la custodia ecc., l’arma continua ad essere dotata di un caricatore.

PROTELL critica la disposizione in quanto impraticabile e irrealistica. Non sarebbe per niente chiaro cosa si debba intendere per custodia dell’arma «insieme a» un caricatore ad alta capacità di colpi. Per la TVS i termini «custodita insieme» e «trasportata insieme» non sono chiari.

4.5 Art. 9b

AR propone di sostituire a «singoli casi» la parola «casi». SO si chiede se l’utilizzo dei termini «singoli casi» tenga conto della chiara attrattiva di tali armi. GE e VD ritengono opportuno che non si precisi nell’ordinanza la durata di validità delle autorizzazioni; in qualità di autorità esecutive, i Cantoni dovrebbero essere liberi di stabilire tale termine. Per OW, TG, UOV DA-CHS, NW KSG, DSCB, Kessler e Furrer anche per le autorizzazioni eccezionali in futuro si dovranno ammettere eccezioni in base all’articolo 16 capoverso 1 OArm e quindi ammettere più armi o parti di arma per ciascuna autorizzazione eccezionale, se acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante. L’NW KSG chiede inoltre di stralciare per i tiratori sportivi al capoverso 1 l’ultima frase («Tali autorizzazioni vanno limitate nel tempo e possono essere vincolate a oneri»).