Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 21 pagine

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o parti di arma. Il rimando ad un’applicazione per analogia dell’articolo 16 capoverso 1 OArm andrebbe quindi inserito anche in questo articolo. BL, BE, SH, CCPCS e CDDGP chiedono per il capoverso 2 lettera d che siano emanate norme nazionali unitarie. L’UOV DACHS chiede di stralciare il capoverso 2 lettera d. Inoltre SH propone un obbligo di notifica per il cambio di residenza extracantonale. FR afferma in relazione al capoverso 2 che la verifica della prova che sono state intraprese le misure richieste per la custodia dell’arma rappresenterebbe un nuovo compito di controllo delle autorità cantonali. GE e VD chiedono, che al capoverso 2 sia aggiunto l’avverbio «in particolare» («…in particolare con i seguenti allegati…») per consentire alle autorità amministrative di poter richiedere eventuali ulteriori documenti.

La PROTELL chiede la seguente precisazione: «Un collezionista può essere qualsiasi persona che in buona fede renda verosimile l’intenzione di essere tale.»

4.15 Art. 14 rubrica e frase introduttiva

GE e VD partono dal presupposto che le lettere a, b e c, che sono state tralasciate dopo i due punti, restino immutate in relazione al diritto vigente.

4.16 Art. 15 cpv. 1

AG, AR, FR, GE, GL, GR, SO, SG, TG, UR, VD, ZG, UDC, usam, LEWAS, FST, AGSV, BSV, Dynamic Shooting, FJT, FTST, KSG OW, KSG BL, LKSV, NW KSG, SGKSV, SKSG, SVC, ZHSV, CacciaSvizzera, Club der Waffensammler Zürich, ASA, UOV DACHS, TVS,

Kessler e Furrer valutano questa disposizione difficilmente attuabile all’atto pratico perché il numero dell’arma non è sempre noto prima della conclusione del contratto. Si chiede che si debba indicare sul modulo solo il tipo dell’arma o della parte di arma che si acquista. ZG chiede di adeguare la disposizione in modo che al momento della domanda nell’apposito modulo vada indicato il numero dell’arma solo «se già noto».

4.17 Art. 18 cpv. 3bis e 4

GE e VD affermano in relazione al capoverso 4 che i Cantoni dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto si devono concentrare sulla comunicazione.

usam e ASA chiedono lo stralcio del capoverso 3bise dell’ultimo periodo del capoverso 4.

4.18 Art. 20

AR, GL OW, SO, SG, TG, UR, IG Waffensammler Schweiz, UOV DACHS, DSCB, Kessler

e Furrer chiedono di riprendere per analogia la formulazione dell’articolo 20 OArm anche per le armi vietate, per garantire che i tiratori sportivi e militari possano continuare a praticare il tiro con le armi d’ordinanza svizzere, senza oneri burocratici. D’altra parte ciò apparirebbe anche appropriato alla luce del fatto che in futuro solo le dimensioni del caricatore saranno determinanti per la classificazione come arma vietata. Di conseguenza all’attuale arti-

colo 20 OArm capoversi 1-3 andrebbe aggiunta l’autorizzazione eccezionale oltre al permesso di acquisto di armi. Si propone la seguente formulazione:

1Chiunque fa riparare la propria arma da un negoziante di armi, per la durata della riparazione non necessita del permesso d'acquisto e dell’autorizzazione eccezionale per un'arma sostitutiva dello stesso tipo.

2Non sono necessari un permesso d'acquisto e l’autorizzazione eccezionale per la sostituzione di una parte essenziale dell'arma qualora la parte sostituita rimanga presso l'alienante.

3[…] L'alienante deve trascrivere lo scambio nel permesso d'acquisto di armi originale o nell’autorizzazione eccezionale originale e comunicare i nuovi dati all'autorità che ha rilasciato il permesso o l’autorizzazione entro 30 giorni.