Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/85: Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi · 21 pagine

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La LEWAS propone di precisare all’articolo 9b OArm che vanno limitate nel tempo le autorizzazioni eccezionali solo per l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera o l’introduzione nel territorio svizzero. Inoltre andrebbe precisato in questa disposizione quale tipo di oneri possano essere vincolati ad un’autorizzazione eccezionale. La PROTELL chiede di adeguare la disposizione in modo che, invece di avere una «disposizione potestativa», se i requisiti sono soddisfatti, il richiedente abbia diritto per legge al rilascio di un’autorizzazione eccezionale. usam e ASA chiedono di formulare il capoverso 2 lettera b nel seguente modo: «Le armi in base all’articolo 5 vengono usate per il tiro sportivo o il collezionismo.» Brander propone in sostituzione di «singoli casi» il testo: «solo in casi motivati per iscritto in cui possa essere (singolarmente) giustificato un bisogno …»

4.6 Art. 9c

L’ASSU chiede lo stralcio di questa disposizione.

4.7 Art. 13a

SO, OW, TG, UR, LEWAS, IG Waffensammler Schweiz, Club der Waffensammler Zürich, UOV DACHS, DSCB, Kessler e Furrer chiedono una riformulazione dell’articolo che preveda anche altri motivi e portatori di interessi, non esaustivi, per un’autorizzazione eccezionale. Dovrebbe esserci la possibilità di autorizzazioni eccezionali in particolare per i collezionisti e i titolari di musei.

La PROTELL chiede lo stralcio di questa disposizione senza sostituzioni.

4.8 Art. 13b

OW chiede di adeguare la formulazione in modo che possa essere ottenuta una corrispondente autorizzazione eccezionale anche per altre armi da sport, segnatamente coltelli e pugnali.

La PROTELL chiede lo stralcio di questa disposizione senza sostituzioni.

4.9 Art. 13c

Secondo FR questa disposizione è formulata in modo poco chiaro ovvero sarebbe in contrasto con la formulazione dell’articolo 16 capoverso 1 OArm e le relative considerazioni nel rapporto esplicativo. GE, OW e VD accolgono favorevolmente la citazione dell’autorizzazione eccezionale secondo l’articolo 16 capoverso 1 OArm. SO accoglie favorevolmente la disposizione in questa formulazione e la giudica appropriata.

L’ASSU chiede lo stralcio di questa disposizione. FST, AGSV, BSV, Dynamic Shooting, FJT, FTST, KSG OW, KSG BL, LKSV, SGKSV, SKSG, SOSV, SVC, ZHSV e CacciaSvizzera chiedono, per fare chiarezza, che l’articolo 16 capoverso 1 sia integrato come segue: «La competente autorità cantonale può rilasciare un unico permesso d’acquisto di armi o un’unica autorizzazione eccezionale per l’acquisto …». Si insiste inoltre che le autorità cantonali preposte alle autorizzazioni facciano uso esplicitamente di questa possibilità eccezionale anche per le nuove autorizzazioni eccezionali, per ridurre al minimo possibile gli oneri finanziari per i tiratori sportivi. In relazione al capoverso 2, UOV DACHS, DSCB e Furrer sostengono che, per contenere entro limiti accettabili gli oneri amministrativi, questa disposizione debba essere modificata in modo che, nel caso di un’autorizzazione eccezionale, la stessa non sia limitata ad un determinato numero di parti essenziali di armi o armi, come in precedenza. L’NW KSG chiede che la nuova autorizzazione eccezionale valga per tre armi (analogamente a quanto prevede l’art. 9 OArm), per contenere il più possibile gli oneri finanziari per i tiratori sportivi. Brander ritiene che il capoverso 1 non tiene conto del passo citato