Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 19 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728
Nuova competenza dell’AFD
L’OSAR, pur riconoscendo la diretta applicabilità del regolamento UE, trova preoccupante che nell’attuazione nazionale a livello esecutivo si sia partiti dal presupposto che completare le competenze dell’AFD in modo da consentire la collaborazione con l’Agenzia (art. 3 cpv. 5 OCOFE) basti a compensare l’ampliamento dei poteri delle autorità svizzere.
Impiego di personale straniero in Svizzera
ZH rigetta con fermezza la regolamentazione in virtù della quale l’AFD sarebbe competente per l’impiego di squadre della guardia di frontiera e costiera europea sul territorio svizzero. Il controllo delle persone connesso al diritto in materia di stranieri compete ai Cantoni (art. 9 LStr) e può essere demandato ad autorità federali unicamente previa approvazione esplicita dei Cantoni.
Impiego di personale svizzero all’estero
Secondo il PSS, l’AFD non dovrebbe detenere in esclusiva la competenza decisionale in merito all’impiego di personale svizzero all’estero. A fronte della portata politica di questi impieghi occorrerebbe coinvolgere il DFAE.
Diritti fondamentali
Secondo PSS e OSAR è imprescindibile introdurre nelle ordinanze esecutive svizzere regolamentazioni istituzionali specifiche nonché prescrizioni procedurali chiare per l’attuazione delle norme in materia di tutela dei diritti fondamentali contenute nel regolamento UE.
Il PSS chiede che la competenza riguardante la cooperazione con il forum consultivo dell’Agenzia e con l’incaricato per i diritti fondamentali sia demandata, per esempio, alla Divisione Sicurezza umana (DSU) del DFAE o perlomeno che sia prevista una collaborazione obbligatoria tra l’AFD e le autorità federali, cantonali e della società civile competenti in materia di diritti fondamentali.
Impieghi all’estero:
Il PSS ritiene che la portata, la durata e la qualità degli impieghi all’estero interessino in modo eminente la politica estera. In questo contesto la Svizzera ha grandissimo interesse a non essere percepita come uno Stato opportunista e a ridurre al minimo i rischi di nuocere alla propria reputazione. Il PSS ritiene pertanto sia sbagliato demandare la decisione alla sola AFD e, alla lettera c, dare addirittura la priorità a considerazioni di scarsità. Semmai nella decisione dovrebbero confluire in maniera sistematica considerazioni di politica estera.
Procedura di ricorso:
Per quanto riguarda la procedura di ricorso, SO ritiene che in caso di ricorso nei confronti di un agente di scorta occorra informare il Cantone che lo ha distaccato. Chiede pertanto un coinvolgimento sistematico del Cantone.
Conformemente all’articolo 21 paragrafo 5 del regolamento UE, i membri delle squadre restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di appartenenza. Sia il PSS