Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 19 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728
Ad art. 19 OEV
BE chiede che l’articolo 19 non contenga rimandi al codice dei visti.
L’ACNUR chiede che la prassi vigente, secondo cui i visti umanitari sono rilasciati esentasse (art. 12 cpv. 2 OEmol-LStr) sia codificata a livello di ordinanza.
4.2 Risultati inerenti l’OASA
GE plaude alla chiarificazione di questa disciplina e alla formalizzazione di una prassi già in corso a Ginevra. CDDGP, Città di Berna e UCS plaudono parimenti a questa revisione che spinge i diversi attori (polizia cantonale, autorità migratorie, Cgcf) a collaborare tra loro.
SO osserva che l’onere lavorativo che potranno assumersi per esempio anche le autorità cantonali di polizia potrebbe generare un onere supplementare per i Cantoni, pertanto mette in dubbio l’affermazione secondo cui la modifica non comporterebbe conseguenze finanziarie o di personale per i Cantoni.
4.3 Risultati inerenti l’ODV
SO, TI, VD, ZH, PBD, PPD, ASM, CDDGP, Città di Berna e UCS approvano la revisione e
si pronunciano in merito a diversi articoli dell’ODV. L’OSAR si esprime in toni critici in merito agli adeguamenti.
Menzione della cittadinanza nel titolo di viaggio per rifugiati
AG, TI, PPD, ASM, CDDGP, Città di Berna e UCS plaudono alla menzione dell’apolidia e della cittadinanza nel titolo di viaggio per rifugiati (art. 3 cpv. 2 ODV). Ciò consente di contrastare con maggiore efficacia i viaggi abusivi nello Stato d’origine.
AI si oppone a questa modifica. Adduce che ove un rifugiato possa recarsi nel proprio Stato d’origine o in uno Stato confinante senza essere esposto a un rischio per la propria vita e per la propria integrità fisica si debba disconoscergli la qualità di rifugiato.
PSS è d’accordo che la cittadinanza venga menzionata nei documenti di viaggio. Ritiene tuttavia che occorra, quale complemento, una previa procedura di approvazione come quella in uso in Germania, Francia, Danimarca e Australia. La possibilità di ottenere una previa autorizzazione al viaggio nel Paese d’origine crea certezza giuridica. Una mera visita a parenti non basta, secondo il PSS, a giustificare la presunzione che il rifugiato riconosciuto desideri tornare sotto la protezione dello Stato d’origine.
L’ACNUR approva il riferimento alle norme dell’OACI e dell’ACNUR per i documenti di viaggio per rifugiati di cui all’articolo 3 ODV nonché la menzione chiara della qualità di rifugiato.
Documento specifico per apolidi (art. 4 ODV)
L’ACNUR non ritiene opportuno rilasciare agli apolidi unicamente un passaporto per stranieri e non un documento blu specifico come quello rilasciato ai rifugiati. Ciò potrebbe creare agli interessati dei problemi nel quadro di viaggi internazionali. L’ACNUR raccomanda di rilasciare agli apolidi un documento conforme alle norme dell’OACI e dell’ACNUR.