Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 19 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728

sia l’OSAR chiedono una disciplina per il caso in cui un cittadino svizzero sia oggetto di una procedura di ricorso contestualmente alla protezione di frontiera e costiera europea.

Obbligo di rendiconto, ovvero d’informazione:

Il PSS rileva che la Svizzera non è membro dell’UE, pertanto il maggiore obbligo di rendere conto al Parlamento e al Consiglio europei previsto dal regolamento UE non basta. Occorrerebbe semmai un obbligo supplementare di rendere conto anche al Parlamento svizzero. Il PSS si chiede inoltre come la Svizzera possa garantire che le «relazioni di valutazione dettagliate» richieste dall’articolo 26 del regolamento UE, da elaborare «unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali», siano accessibili anche al Parlamento e al pubblico svizzeri.

4 Risultati inerenti gli adeguamenti di ordinanza in ambito migratorio

AG, FR, GE, SO, TI, PPD, PSS, TAF, ASM e CDDGP sono fondamentalmente favorevoli alla revisione dell’OEV e agli altri adeguamenti di ordinanza e formulano alcune osservazioni al riguardo. JU approva gli adeguamenti di ordinanza in ambito migratorio senza particolari commenti.

4.1 Risultati inerenti la revisione totale dell’OEV

AG, SG, SH, SO, TI, PBD, PPD, PSS, ACNUR, Città di Berna, CRS e UCS sono favorevoli

alla revisione dell’OEV. Il PPD plaude in particolar modo al rilascio di un visto umanitario tramite il visto D.

Visti umanitari

VD ritiene che la nozione di «umanitario» non sia sufficientemente determinata. Problemi medici (malattia grave o decesso di un congiunto) potrebbero facilmente essere considerati una messa in pericolo seria e diretta della vita o dell’integrità fisica delle persone, effetto non desiderato in questo contesto. La revisione dovrebbe perseguire requisiti più restrittivi per ammettere l’entrata in virtù di ragioni umanitarie. Occorrerebbe peraltro definire più da vicino la nozione di «umanitario».

Secondo il TAF, la base legale prevista nell’OEV per il rilascio di un visto umanitario contraddice l’articolo 5 LStr, il quale disciplina in maniera circostanziata le condizioni d’entrata in Svizzera. Per i richiedenti l’asilo rischia di essere difficile soddisfare, nello specifico, la condizione dei mezzi finanziari sufficienti, pertanto il TAF chiede che in una prossima occasione l’articolo 5 LStr sia modificato conseguentemente mediante l’aggiunta di una disciplina derogatoria.

La CRS auspica che il modulo per sollecitare il visto umanitario contenga domande specifiche, in particolare per quanto riguarda i pericoli che possono eventualmente essere invocati a sostegno della domanda. Lo scopo è di fornire alle autorità competenti informazioni atte a costatare i pericoli cui la persona è esposta. L’OSAR auspica inoltre l’introduzione di un modulo speciale in cui siano chiaramente definiti la procedura e i presupposti per il rilascio di un visto umanitario.