Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 19 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728
1.3 Adeguamenti di ordinanze in ambito migratorio
1.3.1 Revisione totale dell’OEV
L’ordinanza del 22 ottobre 20089 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV) è stata modificata più volte nel quadro degli sviluppi dell’acquis di Schengen.
Il codice dei visti10 è lo strumento europeo fondamentale applicato nel quadro del rilascio dei visti Schengen per soggiorni di breve durata (categoria C) e di transito aeroportuale (categoria A). Il codice dei visti fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.
Una revisione dell’OEV appare opportuna per varie ragioni. Innanzitutto consente di semplificare il testo e accrescerne la leggibilità grazie a un rinvio generico alla regolamentazione Schengen ogni qualvolta quest’ultima è direttamente applicabile e non richiede una trasposizione particolare. Inoltre permette di precisare determinate nozioni e di ancorare nell’ordinanza in questione le regole sui visti nazionali (visto D), che finora figuravano perlopiù unicamente nelle direttive della SEM. Le modifiche proposte non comportano implicazioni pratiche particolari, ma consentiranno di trasporre più facilmente gli sviluppi dell’acquis nell’OEV.
A seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 marzo 2017 (C-638/16)11 è stata inoltre precisata la regolamentazione inerente i visti umanitari. Nella sua sentenza, la CGUE ha stabilito che il codice dei visti disciplina unicamente i soggiorni di breve durata, vale a dire di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Tale codice pertanto non può fungere da base legale per un’entrata volta alla presentazione di una domanda di asilo nel Paese ospitante. In un caso del genere, la presentazione della domanda è finalizzata a un soggiorno di lunga durata. A causa di questa giurisprudenza, la Svizzera nell’ambito dei visti umanitari non può più basarsi sul codice dei visti per i soggiorni di lunga durata. Occorre dunque una base legale nazionale per regolamentare l’entrata (con un visto D). Questa aggiunta all’OEV non modifica i presupposti materiali e la prassi nella valutazione delle domande per i visti umanitari.
1.3.2 Modifica dell’OASA
Al momento la SEM è l’unica autorità competente per preparare la comunicazione dei risultati dei confronti AFIS in ambito migratorio (art. 87 cpv. 1quinquies dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa; OASA12). Nella pratica tuttavia questa soluzione si scontra con problemi di capacità. In futuro pertanto anche altre autorità saranno autorizzate a preparare e inoltrare i risultati dei confronti AFIS.
1.3.3 Modifica dell’ODV
Occorrono adeguamenti dell’ordinanza del 14 novembre 201213 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) in particolare a fronte dei seguenti motivi.
9 RS 142.204
10Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un
codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
11http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=188626&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part
=1&text=&doclang=IT&cid=215181
12 RS 142.201
13 RS 143.5