Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 19 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728
Rilevamento delle impronte digitali (art. 26 OEV)
FR, ASM e CDDGP rilevano che non è previsto il rilevamento automatico delle impronte digitali dei bambini. Ora, tale rilevamento può rivelarsi utile contestualmente al ricongiungimento familiare e a eventuali casi litigiosi in questo contesto.
Controllo alla frontiera (art. 31 cpv. 2)
ZH respinge la disposizione. In deroga all’articolo 9 LStr il Cgcf è designato quale autorità competente per i controlli sulle persone alla frontiera. Ora, il controllo sulle persone nel contesto del diritto in materia di stranieri compete ai Cantoni. Pertanto ZH propone di formulare la disposizione in modo tale che sia tenuto conto della competenza cantonale di fondo e che la Confederazione (p. es. il Cgcf) possa procedere ai controlli sulle persone unicamente in maniera sussidiaria, ovvero d’intesa con i Cantoni.
Condizioni d’entrata
Ad art. 3 cpv. 1 OEV
Secondo SO, per quanto riguarda le condizioni d’entrata in vista di un soggiorno breve (art. 3 cpv. 1) sarebbe utile, analogamente a quanto fatto all’articolo 5 lettera a OEV, introdurre un rimando al necessario possesso di un documento di viaggio valido (art. 6 OEV).
Ad art. 3 cpv. 4 OEV
ZH propone di precisare che, ove una persona non soddisfi le condizioni d’entrata conformemente al codice Schengen, la SEM e il DFAE possono autorizzare l’entrata unicamente in vista del soggiorno in Svizzera e non nell’intero spazio Schengen.
Transito aeroportuale (art. 5 e 10 OEV)
ZH chiede che la condizione secondo cui per il transito aeroportuale occorre aver prenotato un posto per proseguire il viaggio (art. 6 cpv. 1 lett. e vigente) sia ripresa anche nell’OEV riveduta. Il semplice possesso di un biglietto d’aereo non basta a garantire il prosieguo del viaggio, infatti i titolari di cosiddetti «Open Tickets», che consentono di scegliere liberamente la data del volo, prenotano il prosieguo del volo durante il transito aeroportuale. Vi è dunque il pericolo che queste persone non ripartano dalla zona di transito all’aeroporto.
ZH propone di completare l’articolo 10 capoverso 4 lettera e OEV in modo tale che, in virtù di uno scambio di note relativo all’esenzione reciproca dall’obbligo del visto, le persone che non abbisognano di un visto per entrare in Svizzera debbano comunque procurarsi un visto per il transito aeroportuale:
«(…) nonché i titolari di un passaporto ufficiale autorizzati, in virtù di accordi bilaterali, a entrare in Svizzera senza visto.»
Modifica dell’obbligo del visto (art. 8 cpv. 2 lett. f OEV)
ZH propone che i titolari di un documento di viaggio per rifugiati rilasciato dal Regno Unito conformemente alla Convenzione del 1951 non siano più autorizzati a entrare in Svizzera e a svolgervi un soggiorno breve senza essere in possesso di un visto. Infatti il Regno Unito non soggiace al regolamento (CE) n. 539/2001 e l’11 febbraio 2003 ha inoltre disdetto la propria partecipazione all’accordo sulla soppressione dell’obbligo dei visti per i rifugiati.