Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 19 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728

Documento di viaggio sostitutivo (art. 6 ODV)

L’articolo 6 non prevede la possibilità di rilasciare un documento di viaggio sostitutivo per l’entrata in Svizzera. Secondo l’ACNUR, nei casi umanitari occorre prevedere un documento per l’entrata in Svizzera a favore dei rifugiati, delle persone ammesse provvisoriamente e dei loro familiari, corrispondente a un documento di viaggio riconosciuto. Ove si rinunci all’obbligo di presentare un documento di viaggio conformemente all’articolo 7 OEV si potrebbe così rilasciare un documento di viaggio sostitutivo conformemente all’ODV.

Abolizione del certificato d’identità

VD accoglie favorevolmente i nuovi articoli 3 e 4 ODV, fermo restando che in questo modo sia garantita una migliore tutela dei minorenni non accompagnati e dei bambini piccoli e in determinate situazioni sia consentito alle persone ammesse provvisoriamente di recarsi nel Paese d’origine.

ASM e CDDGP sono favorevoli alla modifica. Il rilascio di un documento di viaggio biometrico per stranieri significa che fino allo scadere della durata di validità dello stesso il titolare è autorizzato a tornare in Svizzera. Occorre pertanto modificare conseguentemente il documento. Ove uno straniero lasci definitivamente la Svizzera, anche ZH propone di adeguare la menzione usuale secondo cui per l’intera durata di validità del documento il titolare è autorizzato a tornare in Svizzera.

TI, Città di Berna e UCS trovano logico sostituire il certificato d’identità mediante un documento di viaggio biometrico (art. 4 cpv. 6 ODV).

AG, SO, ZH e PPD accolgono favorevolmente l’abolizione del certificato d’identità. Questa semplificazione rappresenta un progresso anche sotto il profilo della sicurezza. Il rilascio di un passaporto per stranieri è un’alternativa valida.

Viaggi per minorenni accompagnati

TI, ASM, CDDGP, Città di Berna e UCS accolgono favorevolmente la possibilità per i minorenni accompagnati di viaggiare all’estero. Ritengono che la nuova formulazione non dovrebbe dare adito ad abusi. AG non ha riserve per quanto riguarda la possibilità di rilasciare un documento di viaggio a minori affiliati richiedenti l’asilo o ammessi provvisoriamente, in vista di viaggi oltre confine in compagnia di un adulto.

PSS e OSAR sono parimenti favorevoli a questa modifica ma deplorano che questa possibilità non sia estesa anche ad altre persone, come i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi provvisoriamente.