Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 19 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728

Sostituzione del certificato d’identità mediante il passaporto per stranieri (revoca dell’art. 5 ODV)

Il certificato d’identità (art. 5 ODV) è abolito e sostituito mediante il passaporto per stranieri. La sostituzione si giustifica a fronte dell’interpretazione parzialmente erronea del certificato d’identità, che in realtà non attesta l’identità del detentore. In futuro questo documento non biometrico e quindi facilmente falsificabile non verrà più rilasciato. Infine, anche ragioni di economicità si oppongono al mantenimento del certificato (numero esiguo di esemplari, onere di produzione). Tuttora il certificato d’identità è rilasciato unicamente a persone del settore dell’asilo in vista di preparare la partenza, ovvero la partenza definitiva in uno Stato terzo.

Menzione della cittadinanza nel titolo di viaggio per rifugiati (adeguamento degli art. 3 e 4 ODV)

La menzione della cittadinanza nel titolo di viaggio rilasciato ai rifugiati consente di individuare più facilmente e più celermente i viaggi di rifugiati nel Paese d’origine. I certificati odierni menzionano unicamente il luogo di nascita. La menzione della cittadinanza nei titoli di viaggio per rifugiati semplificherebbe il lavoro della polizia aeroportuale e del Corpo guardie di confine. Questo provvedimento è parte integrante del catalogo di provvedimenti per l’individuazione dei viaggi abusivi nel Paese d’origine.

Possibilità di viaggio per affiliati titolari di un permesso N o F (art. 9 ODV)

L’ODV vigente non prevede espressamente la possibilità di viaggiare per minori affiliati richiedenti l’asilo o ammessi provvisoriamente. La nuova disciplina ammette espressamente tali viaggi (art. 9 cpv. 1 lett. e ODV).

2 Svolgimento della consultazione e panoramica dei risultati

2.1 Osservazioni introduttive

Dal presente rapporto emerge quali disposizioni sono state accolte favorevolmente, negativamente o con scetticismo e se sono state proposte modifiche. Ove un partecipante approvi il progetto in maniera generale si dà per acquisito che accetta tutte le disposizioni salvo quelle che respinge espressamente. Ove un partecipante respinga il progetto in maniera generale si dà per acquisito che respinge tutte le disposizioni salvo quelle che approva espressamente.

Il presente rapporto costituisce una sintesi dei risultati della consultazione. La lista dei partecipanti è reperibile al capitolo 5. Per le motivazioni circostanziate si rimanda ai pareri originali.14

2.2 Riassunto dei risultati della consultazione

In virtù dell’articolo 3 capoverso 1 lettere c-e della legge sulla consultazione (LCo)15 è stata svolta una consultazione.

I pareri inoltrati sono stati 40. Si sono pronunciati per scritto in particolare 24 Cantoni, 4 partiti, 1 associazione mantello, il TAF e 10 altre cerchie interessate. 6 destinatari hanno rinunciato espressamente a pronunciarsi (GL, NW, OW, Aeroporto di Zurigo, asm, ASO).

14Rapporto dei risultati della consultazione all’indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Con-

sultazioni concluse > 2018 > DFGP.

15 RS 172.061