Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 19 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728

1.2 Disposizioni esecutive per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624

1.2.1 Modifica dell’OEAE

Una nuova sezione (1abis Interventi internazionali di rimpatrio) e nuove disposizioni integrate nell’OEAE (n-art. 15b segg.) garantiscono l’attuazione del regolamento (UE) 2016/1624.

Con la trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 la Svizzera s’impegna a mettere a disposizione osservatori del rimpatrio, scorte per il rimpatrio e specialisti in materia di rimpatrio contestualmente a pool (o riserve) europei chiamati a svolgere interventi di rimpatrio congiunti su richiesta dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (in precedenza denominata Frontex, di seguito: l’Agenzia).

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per la cooperazione con l’Agenzia ed è il punto nazionale di contatto (art. 23 del regolamento [UE] 2016/1624). Contestualmente agli interventi di rimpatrio anche la SEM collabora con l’Agenzia. La SEM è il servizio nazionale di coordinamento all’interno della Svizzera e nei riguardi dei Cantoni per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera a interventi internazionali di rimpatrio (n-art. 15b cpv. 1 OEAE).

Nell’OEAE sono disciplinate nello specifico le modalità degli interventi dei diversi pool o riserve contestualmente alle operazioni di rimpatrio congiunte (n-art. 15bbise n-art. 15c, n-art. 15d e n-art. 15e OEAE). Al tempo stesso sono disciplinati lo status e le modalità d’intervento del personale estero impiegato all’occorrenza in Svizzera su richiesta della stessa Svizzera (n-art. 15equaterOEAE). In tema di responsabilità è fatto riferimento alla legge del 14 marzo 19588 sulla responsabilità (LResp; n-art. 15eterOEAE). Il monitoraggio è ormai disciplinato dall’articolo 71abis LStr. Pertanto occorre adeguare i rimandi nella rubrica degli articoli 15f-15i OEAE. Il contenuto delle disposizioni rimane invariato.

1.2.2 Modifica dell’OCOFE

I principali adeguamenti vertono sulle competenze dell’AFD (art. 3) per quanto riguarda la collaborazione con l’Agenzia. Gli ambiti di competenza dell’AFD sono stati completati, al fine di tener conto delle novità introdotte dal regolamento, ovvero i funzionari di collegamento (cpv. 5 lett. a), la valutazione della vulnerabilità (cpv. 5 lett. b), il parco attrezzature tecniche (cpv. 5 lett. c), il forum consultivo e il responsabile dei diritti fondamentali (cpv. 5 lett. d) nonché il meccanismo di denuncia (cpv. 5 lett. e). L’AFD è parimenti competente per la messa a disposizione di personale della riserva di reazione rapida (art. 3b lett. b).

L’AFD resta peraltro il principale interlocutore dell’Agenzia. È il punto nazionale di contatto nei riguardi dell’Agenzia e rappresenta la Svizzera nel consiglio di amministrazione di Frontex.

La modifica dell’ordinanza offre altresì un’opportunità di aggiornare e adeguare alla prassi gli articoli inerenti il contratto di lavoro del personale svizzero (art. 4), il loro tempo lavorativo (art. 9) e la messa a disposizione di veicoli a motore privati. Sotto il profilo formale sono aggiornati i rimandi alle disposizioni di legge (regolamenti UE o ordinanze svizzere). Infine, per maggior chiarezza l’articolo 3 è suddiviso in più articoli.

8 RS 170.32