Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 19 pagine
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Deroga all’obbligo di possedere un documento di viaggio valido
In determinati casi eccezionali la SEM può riconoscere dei documenti di viaggio che non soddisfano tutti i requisiti necessari (art. 6 cpv. 3 OEV). Tale deroga riguarda le persone che pur non avendo la nazionalità dello Stato emittente soggiornano legalmente in tale Stato. Secondo l’ACNUR nel caso dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione questa condizione è troppo restrittiva. Non si può, infatti, esigere dallo Stato che ha rilasciato un documento a queste persone che le riammetta sul proprio territorio. Inoltre, nel caso delle persone bisognose di protezione la legalità del soggiorno non è un criterio determinante. L’ACNUR chiede di formulare l’articolo 6 OEV in modo tale che per motivi umanitari, compresa la ricostituzione della vita familiare, si rinunci al requisito del documento di viaggio senza che a tal fine debbano essere soddisfatte altre condizioni.
Altre osservazioni:
L’ACNUR accoglie favorevolmente l’articolo 22 capoverso 3. In questo modo, infatti, le rappresentanze possono tenere conto della situazione dei rifugiati e consentire loro di sollecitare un visto senza problemi o rischi di sorta.
GE vede di buon occhio che l’OEV codifichi le condizioni per l’entrata in Svizzera in vista di un soggiorno di lunga durata e che i titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE siano legittimati a rilasciare una dichiarazione di garanzia (art. 14 cpv. 3 lett. b).
TI plaude espressamente all’obbligo del visto fin dal primo giorno di soggiorno per le persone attive nel commercio ambulante, nel giardinaggio, ecc. Ciò è in linea con le disposizioni dell’OASA vigente.
TI plaude al nuovo articolo 38 riguardante i Cantoni.
VS si chiede se non si debba stralciare la Croazia dall’elenco degli Stati sottostanti all’obbligo del visto a partire dall’ottavo giorno. La Croazia è infatti uno Stato membro dell’UE.
Ad art. 2 lett. b OEV
ZH chiede che la nozione di «langfristiger Aufenthalt» sia sostituita nell’intera OEV mediante «längerfristiger Aufenthalt», giacché questa espressione corrisponde alla terminologia utilizzata nelle basi legali Schengen determinanti (l’osservazione riguarda il testo tedesco). ZH propone inoltre la seguente definizione:
«soggiorno di lunga durata: un soggiorno in Svizzera superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni»
Ad art. 8 cpv. 5 OEV
SO propone di indicare una data concreta anche per i necessari adeguamenti dell’Allegato 2, come fatto per l’Allegato 3.
Ad art. 15 cpv. 1 OEV
SO osserva che il modulo «Dichiarazione di garanzia» della Confederazione dovrà essere adeguato tempestivamente prima dell’entrata in vigore dell’OEV riveduta.
Ad art. 21 OEV
SO chiede che il rimando di cui all’articolo 21 lettera b OEV sia riferito all’articolo 11 capoverso 1 LStr e non all’articolo 11 capoverso 2 LStr.