Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 19 pagine

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JU disapprova che soltanto le autorità cantonali di polizia possano mettere a disposizione agenti di scorta di polizia (art. 15d OEAE). Anche il personale federale e il Cgcf dovrebbero poter partecipare a questi impieghi, com’è il caso contestualmente alla sicurezza del traffico aereo (impieghi Tiger).

BL non ha invece nulla da eccepire alla partecipazione delle polizie cantonali al pool di agenti di scorta per i rimpatri internazionali. La CDDGP avrebbe già discusso la tematica e pertinenti proposte in vista di ripartire gli agenti di scorta necessari sui concordati e sui Cantoni.

AI osserva che nel mettere a disposizione 30 agenti di polizia per i voli di rimpatrio occorre fondarsi su una chiave di riparto che tenga conto dell’entità dei corpi cantonali di polizia.

SO parte dal presupposto che nel determinare l’entità dei pool d’intesa con i Cantoni sia tenuto conto della situazione in materia di sicurezza in Svizzera (art. 15bbis cpv. 1 e 2 OEAE).

PPD propone di introdurre contingenti massimi o altre riserve in modo che il personale non venga messo a disposizione in misura illimitata (art. 15bbis cpv. 2 OEAE).

Costi e importi forfettari

GE dà per acquisito che i costi diretti o indiretti connessi alla formazione e alla preparazione degli impieghi nell’entità prevista dall’ordinanza siano interamente a carico della Confederazione.

JU considera insufficiente l’importo di 300 franchi per giorno e agente di scorta (art. 15d cpv. 3). Quale termine di paragone propone gli impieghi regolari (accordo sugli impieghi intercantonali di polizia, IKAPOL, 6 aprile 2006), indennizzati in ragione di 600 franchi per giorno e persona. Anche BE, TG e ZH osservano che l’importo di 300 franchi al giorno non basta, e di gran lunga, a coprire le spese effettive. TG e ZH rimandano parimenti a IKAPOL e all’indennità di 600 franchi ivi prevista (art. 10 cpv. 1 IKAPOL). Chiedono che l’indennità sia adeguata conseguentemente.

SO è disposto, in linea di massima, a fornire la sua parte di risorse di personale di polizia, tuttavia si aspetta una giusta indennizzazione da parte della Confederazione. AI si aspetta che la Confederazione si faccia carico di questi costi.

Oltre a un aumento di massima dell’indennità forfettaria, SO chiede che gli importi forfettari versati per gli interventi internazionali di rimpatrio siano modulabili in funzione del ruolo e del compito effettivi degli agenti di polizia impiegati. Nel caso di un «responsabile d’intervento plus», a fronte delle formazioni lunghe e costose nonché dei regolari addestramenti che devono seguire gli agenti, le indennità devono essere maggiori rispetto a quelle versate per un membro «ordinario» del team che accompagna il rimpatrio. Nell’adeguare la disposizione occorre coinvolgere conseguentemente la CDDGP.

Anche il PPD trova che un importo forfettario di 300 franchi al giorno sia insufficiente. Ci sarebbe il pericolo di non riuscire a reclutare il personale necessario.

Il PSS considera che l’importo di 300 franchi per l’indennità rappresenta un limite massimo.

Convenzione con il DFGP

VD deplora che l’indennità forfettaria sia già disciplinata nell’ordinanza, giacché potrebbe esserlo nella prevista convenzione tra Confederazione e Cantoni (art. 15d OEAE). Auspica che questo importo e i suoi adeguamenti futuri siano fissati nella convenzione.

SO osserva che nel concludere la convenzione tra DFGP e CCPCS occorre tenere debito conto anche della situazione nei Cantoni. Propone che venga perseguito un modello che