Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione «Più trasparenza nel finanziamento della politica»

N. riferimento: COO.2180.109.7.297411 / 215.01/2019/00002

entrate preventivate e di mantenere soltanto l’esigenza di presentare il conto finale entro un termine unico per gli attori politici.

SO e lobbywatch.ch approvano invece la regola particolare prevista al capoverso 2; essa garantirebbe che le liberalità che superano la soglia fissata siano immediatamente rese pubbliche entro la data dell’elezione o della votazione. Inoltre, secondo SO, il fatto che i termini siano stati determinati in modo che la pubblicazione avvenga nel momento in cui gli elettori ricevono il loro materiale di voto rappresenta una soluzione sofisticata.

Cpv. 4

Alcuni partecipanti85 sostengono la proposta della maggioranza riguardo alla soglia fissata. Numerosi partecipanti86 indicano invece che la soglia prevista è troppo elevata. Si rimanda agli argomenti esposti al n. 3.5.1 riguardo all’articolo 76b capoverso 2 lettera b.

Il PLR ritiene giuridicamente delicato l’obbligo di pubblicare i nomi dei grandi donatori perché si tratta di dati sensibili dai quali si possono dedurre informazioni sensibili riguardo alle preferenze politiche e alla situazione finanziaria di una persona. Secondo il PLR, pubblicare i nomi è difficilmente conciliabile con la protezione della sfera privata prevista sul piano costituzionale. La questione della compatibilità con la nuova legge sulla protezione dei dati è pure aperta. L’UDC condivide questa opinione, come menzionato al n. 3.3.2.

Per garantire un’attuazione efficace delle disposizioni ed evitare che siano eluse, secondo alcuni partecipanti87 si dovrebbe precisare nella legge o nell’ordinanza che l’autore delle liberalità deve corrispondere all’avente diritto economico all’origine della donazione.

3.5.4 Art. 76e Controllo

Cpv. 1

VS afferma esplicitamente che il dispositivo di controllo predisposto è complessivamente adeguato.

Numerosi partecipanti88 ritengono invece che il sistema di controllo proposto non sia sufficiente e vada rafforzato.

GE deplora che le modalità di controllo delle informazioni finanziarie non siano più incisive e ritiene accettabile l’istaurazione delle regole sulla trasparenza soltanto se accompagnata da un meccanismo di controllo efficace della loro corretta applicazione. GE dubita che il rischio di lesione della reputazione e la minaccia di sanzioni penali contro gli attori politici siano sufficienti. Sulla base della pratica cantonale, propone di delegare l’esecuzione del controllo esterno a un organo indipendente scelto dall’attore politico, che rilascerà un attestato di conformità all’attenzione dell’autorità competente. Secondo TG, sarebbe necessario valutare se il livello di controllo previsto dal progetto preliminare sia sufficiente per raggiungere l’obiettivo perseguito.

Alcuni partecipanti89 ritengono necessario prevedere un controllo, sul piano del contenuto, dell’esattezza dei dati e della loro integralità perché soltanto in questo modo gli elettori potrebbero farsi un’idea pertinente. Anche TIS si schiera a favore di un controllo sul piano del contenuto, almeno sotto forma di controllo aleatorio, se del caso con la partecipazione delle autorità di perseguimento penale in caso di violazione delle disposizioni penali. Ritiene infatti

85 AG, NW, OW, SO, UR, VS, UDC,

86 BL, GE, TG, PEV, I Verdi, PS, lobbywatch.ch, TIS, USV, OIT, pp, Public Eye.

87 PS, TIS, OIT, Public Eye.

88 GE, TG, I Verdi, PS, TIS, USV, OIT, Public Eye.

89 PS, OIT, Public Eye.