Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati
Sintesi dei risultati della procedura di consultazione «Più trasparenza nel finanziamento della politica»
N. riferimento: COO.2180.109.7.297411 / 215.01/2019/00002
Secondo un altro partecipante91, sarebbe opportuno creare un sistema di controllo efficace e trasparente.
3.5.7 Art. 76h Liberalità anonime e liberalità provenienti dall’estero
Cpv. 1 lett. a
Alcuni partecipanti92 prendono posizione a favore del divieto di accettare le liberalità anonime. GE vi farebbe rientrare anche le liberalità fatte con uno pseudonimo.
Cpv. 1 lett. b
Il divieto di accettare liberalità dall’estero è approvato da numerosi partecipanti93, alcuni dei quali si oppongono di principio al progetto preliminare94.
AI rileva l’importanza di evitare che le campagne elettorali e di voto in Svizzera siano influenzate da imprese, organizzazioni politiche o cittadini stranieri. VS sottolinea tuttavia che questo divieto potrebbe facilmente essere eluso per mezzo di prestanome domiciliati in Svizzera. Secondo SH e un altro partecipante95, questa disposizione dovrebbe essere sancita nella legge a prescindere dal controprogetto indiretto. lobbywatch.ch è d’accordo con la minoranza secondo cui non c’è differenza tra liberalità provenienti dalla Svizzera e liberalità provenienti dall’estero ma fa notare che la Svizzera non ha alcun controllo sulle liberalità di persone, corporazioni o istituzioni straniere. Inoltre, in pratica, le possibilità di perseguimento penale sarebbero molto limitate.
Alcuni Cantoni96 si oppongono al divieto di accettare le liberalità provenienti dall’estero.
Secondo AR e SG questo divieto va oltre l’obiettivo dell’iniziativa che consiste nel garantire la trasparenza del finanziamento dei partiti e delle campagne. Rilevano che in ogni modo non sarebbe facile distinguere le liberalità provenienti dalla Svizzera da quelle provenienti dall’estero e che tale divieto complicherebbe ulteriormente l’attuazione della legge. GE ritiene che questa misura esuli dal quadro delle raccomandazioni del GRECO e considera che l’ingerenza straniera nella politica svizzera, seppure sia una questione importante, non vada considerata nel dibattito attuale. Osserva inoltre che il controllo del domicilio dei donatori e del rispetto del divieto rappresenta, in pratica, un lavoro significativo e complesso che richiede segnatamente la comunicazione di estratti bancari dettagliati.
Un partecipante97 esprime la sua sorpresa per il fatto che il progetto preliminare attui un’iniziativa parlamentare non ancora trattata e avrebbe desiderato maggiori precisazioni.
Cpv. 2
GE ritiene che il presente capoverso dovrebbe essere soppresso; sussidiariamente ritiene necessario precisare la nozione di «Svizzeri all’estero».
Cpv. 3 lett. b e 4
GE reputa che la restituzione delle liberalità dovrebbe avvenire a favore di un’associazione o di una fondazione di pubblica utilità con scopo caritatevole a scelta dell’attore politico assoggettato all’obbligo di trasparenza. Il versamento alla Confederazione potrebbe suscitare la riprovazione del pubblico.
91 pp.
92 GE, UR, PEV, TIS, OIT, pp, Public Eye.
93 AG, AI, SH, SO, UR, VS, PEV, PS, lobbywatch.ch, TIS, GastroSuisse, OIT.
94 AI, SH, UR, GastroSuisse.
95 GastroSuisse.
96 AR, GE, SG, TG.
97 FER.