Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 22 pagine

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Sintesi dei risultati della procedura di consultazione «Più trasparenza nel finanziamento della politica»

N. riferimento: COO.2180.109.7.297411 / 215.01/2019/00002

3.4 Altre osservazioni generali

Il PVL propone un modello alternativo nel quale ai gruppi parlamentari sono concessi contributi finanziari statali a condizione che rendano pubblico il loro finanziamento; se non lo fanno i contributi saranno versati ai gruppi parlamentari che hanno ottemperato all’obbligo di pubblicità.

Un partecipante36 si interroga sull’opportunità di elaborare un modello completamente alternativo che preveda da una parte l’introduzione di un finanziamento statale dei partiti e dall’altra l’ammissione delle liberalità da parte dei privati, completamente esonerate dal profilo fiscale e sottoposte all’obbligo di pubblicità a partire da una data soglia.

3.5 Pareri sui diversi articoli del progetto preliminare

3.5.1 Art. 76b Obbligo di pubblicità dei partiti

Cpv. 1

Alcuni partecipanti37 approvano espressamente il campo d’applicazione previsto dal progetto preliminare.

Secondo alcuni partecipanti38, occorre invece chiarire la cerchia delle persone assoggettate all’obbligo di pubblicità.

Secondo alcuni Cantoni39, non è segnatamente chiaro se anche le sezioni cantonali di partiti rappresentati in seno all’Assemblea federale sono assoggettate all’obbligo di pubblicità. GE, NE e SG si interrogano sulle conseguenze di tale obbligo sulla ripartizione di competenze tra Cantoni e Confederazione. FR ritiene che l’estensione ai partiti cantonali potrebbe essere ammissibile nella misura in cui riguarda soltanto le votazioni federali.

Al contrario, secondo BS l’obbligo di pubblicità dovrebbe essere applicato anche alle sezioni cantonali dei partiti assoggettativi. VS reputa invece che la nuova normativa dovrebbe essere applicata esclusivamente ai partiti nazionali, rispettivamente ai partiti rappresentati nell’Assemblea federale e che per i partiti cantonali e le loro sezioni dovrebbero valere disposizioni cantonali, se ve ne sono.

Un altro partecipante40 propone di fare riferimento alle liste presentate in occasione delle elezioni piuttosto che ai partiti politici. Secondo un altro partecipante41 ancora l’obbligo di pubblicità dovrebbe applicarsi ai partiti politici, ai candidati, ai movimenti, ai gruppi e alle persone fisiche e giuridiche attive sul piano della politica nazionale.

Cpv. 2 lett. a

Alcuni partecipanti42 sono favorevoli all’obbligo di rendere pubbliche soltanto le entrate.

VS condivide questa soluzione moderata che può essere attuata senza un onere amministrativo eccessivo e costoso e sottolinea l’importanza della praticabilità del sistema. Malgrado la sua opposizione di principio al progetto preliminare, l’UDC approva il fatto che il controprogetto indiretto preveda soltanto l’obbligo di rendere pubbliche le entrate, evitando che le norme sulla trasparenza siano utilizzate dagli attori politici per spiare la composizione

36 Fröhlich-Oprita.

37 SO, PEV, PVL, PPD, lobbywatch.ch.

38 BE, BS, FR, GE, NE, SG.

39 BE, GE, NE.

40 FER.

41 pp.

42 AG, VS, UDC, lobbywatch.ch, UCS, FER.