Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 22 pagine

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Sintesi dei risultati della procedura di consultazione «Più trasparenza nel finanziamento della politica»

N. riferimento: COO.2180.109.7.297411 / 215.01/2019/00002

Per il rimanente, si rimanda agli argomenti di cui al n. 3.5.1 riguardo all’articolo 76b capoverso 2 lettera b.

lobbywatch.ch dal canto suo ritiene che si dovrebbero prevedere due soglie distinte, una per le votazioni e una per le elezioni (rispettivamente 100 000 e 25 000 franchi). In particolare in materia di votazioni è importante una maggiore trasparenza riguardo agli attori che tentano di esercitare un’influenza sugli elettori con l’impiego di mezzi finanziari considerevoli. Anche lobbywatch.ch constata che il rischio di elusione della legge sarebbe maggiore con una soglia di 250 000 franchi. Un partecipante65 propone una soglia di 10 000 franchi per gruppo o campagna.

Secondo un partecipante66, la soglia di 250 000 franchi è troppo bassa e impone de facto di rendere pubblico il finanziamento di ogni operazione politica. Un altro partecipante67 ritiene che una soglia unica produrrebbe una grave distorsione delle disposizioni sulla trasparenza perché nelle campagne elettorali nei piccoli Cantoni la soglia non sarebbe mai raggiunta. Infine, secondo un altro partecipante68, la soglia proposta darebbe un chiaro vantaggio ai comitati di voto a scapito dei partiti.

Cpv. 2 lett. a

Secondo BS, l’obbligo di pubblicità dovrebbe essere applicato soltanto al conto finale e non al bilancio; si dovrebbe inoltre chiarire come le liberalità debbano essere indicate nel conto finale.

GE ritiene troppo complicato presentare le entrate preventivate e preferirebbe presentare soltanto un conto finale. GE suggerisce anche che le persone e le società di persone assoggettate all’obbligo di trasparenza del finanziamento debbano indicare non soltanto le loro entrate ma anche le loro spese e lo stato del loro patrimonio.

Cpv. 2 lett. c

PS approva il fatto che le liberalità versate nel quadro di una raccolta di firme per un referendum o un’iniziativa siano assoggettate all’obbligo della pubblicità.

Alcuni partecipanti69 sostengono la proposta della maggioranza riguardo alla soglia prevista. Numerosi partecipanti70 ritengono invece che la soglia prevista sia troppo elevata. Per il rimanente si rimanda agli argomenti illustrati al n. 3.5.1 riguardo all’articolo 76b capoverso 2 lettera b. Un solo Cantone71 ritiene necessario aumentare le soglie previste per l’obbligo di rendere pubblici gli importi delle liberalità.

SO approva la fissazione di un termine di 12 mesi per stabilire da quale momento si applica l’obbligo della pubblicità.

Secondo alcuni partecipanti72, le liberalità dovrebbero essere sottoposte all’obbligo di pubblicità non soltanto dall’inizio della raccolta delle firme ma già a partire dalla creazione del comitato d’iniziativa o dalla data del voto definitivo dei due Consigli sull’atto legislativo sottoposto a referendum. TIS reputa che il termine previsto dal progetto preliminare permetterebbe di eludere l’obbligo della pubblicità perché i grandi donatori potrebbero effettuare le loro liberalità in modo specifico prima dell’inizio della raccolta delle firme.

65 pp.

66 FER.

67 HBB.

68 Fröhlich-Oprita.

69 AG, NW, VS, UDC,

70 BL, GE, TG, PEV, I Verdi, PS, lobbywatch.ch, TIS, USV, OIT, pp, Public Eye.

71 GR.

72 PS, TIS, Public Eye.