Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati
Sintesi dei risultati della procedura di consultazione «Più trasparenza nel finanziamento della politica»
N. riferimento: COO.2180.109.7.297411 / 215.01/2019/00002
ridondante e fonte di complessità amministrative. Pertanto, considera opportuno prevedere una riserva a favore del diritto cantonale per i Cantoni che dispongono di disposizioni più severe.
Secondo l’USAM, questo capoverso discrimina i grandi Cantoni.
Cpv. 4
Secondo TI, sarebbe necessario chiarire se, nel quadro delle elezioni al Consiglio nazionale, una campagna di livello nazionale deve essere considerata separatamente dalla campagna di un partito cantonale che si limita a promuovere candidati del proprio Cantone. Secondo alcuni partecipanti79, non è chiaro cosa si intenda con «campagna comune». Un partecipante80 trova che questa nozione complicherebbe l’applicazione della legge. L’USAM rifiuta esplicitamente questo capoverso perché ritiene che la sua attuazione implicherebbe un grande onere amministrativo; potrebbero inoltre essere necessarie distinzioni e valutazioni complesse.
3.5.3 Art. 76d Termini e modalità dell’obbligo di pubblicità
Cpv. 1
Alcuni partecipanti81 criticano i termini previsti dal progetto preliminare.
Pur comprendendo che la comunicazione e la pubblicazione delle indicazioni finanziarie sotto forma di preventivo prima della data dello scrutinio o del deposito delle firme sia una misura che può contribuire tempestivamente alla libera formazione dell’opinione dei cittadini chiamati al voto, GE deplora tuttavia la complessità del dispositivo risultante che implicherebbe segnatamente il rispetto di un doppio termine, accrescerebbe inutilmente la mole di lavoro e creerebbe numerose difficoltà pratiche sia per i diversi attori politici sia per l’autorità di controllo competente.
L’USAM ritiene che i termini previsti in caso di votazione o elezione al Consiglio nazionale siano fissati in un momento troppo prematuro perché è poco realistico che 45 giorni prima delle elezioni possa già esservi un bilancio definitivo. È pure probabile che 60 giorni dopo il giorno della votazione o dell’elezione non vi sia ancora un conto finale delle entrate. Un altro partecipante82 ritiene che il termine di 45 giorni non abbia senso perché la parte principale di una campagna si svolge nel mese precedente lo scrutinio e possono peraltro esservi sviluppi in funzione dell’attualità e del bisogno complementare d’informazioni. Secondo un altro partecipante ancora83, questi termini entrano in conflitto con il sistema svizzero di milizia perché in 100 giorni gli attori politici dovrebbero consegnare due diversi calcoli e ciò in due fasi intense di una campagna. Un altro partecipante84 è infine dell’opinione che il bilancio finale e l’importo dei fondi propri dovrebbero essere dichiarati 3–4 settimane prima della votazione o dell’elezione e al più tardi tre mesi dopo questa data.
Cpv. 2
GE ritiene che la trasmissione «continua» dei dati relativi alle liberalità nonché il dovere dell’autorità competente di pubblicarli «mano a mano» che li riceve siano particolarmente impegnativi ed eventualmente controversi sul piano della proporzionalità in considerazione dell’obiettivo perseguito. GE raccomanda quindi di rinunciare all’esigenza di comunicare le
79 GE, VD, UR.
80 HBB.
81 USAM, FER, HBB, pp.
82 FER.
83 HBB.
84 pp.