Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
Sintesi dei risultati della procedura di consultazione «Più trasparenza nel finanziamento della politica»
N. riferimento: COO.2180.109.7.297411 / 215.01/2019/00002
che se la legge non conferisce all’autorità federale alcuna competenza di controllare il contenuto dei dati, non le sarà possibile scoprire eventuali infrazioni penali e denunciarle. L’UCS condivide questa opinione.
Cpv. 3
TI fa notare che sarà difficile per l’autorità competente raccogliere indizi sufficienti per coinvolgere l’autorità di perseguimento penale.
3.5.5 Art. 76f Pubblicazione
Cpv. 1
VD nutre dubbi sulla pubblicazione su Internet dei dati personali delle persone private che effettuano liberalità superiori a 25 000 franchi e ritiene necessaria una base legale. Secondo VD, sarebbe anche opportuno stabilire la durata della pubblicazione. Un altro partecipante90 si oppone alla pubblicazione dei dati su Internet e propone che ogni cittadino interessato possa consultarli presso l’autorità competente a livello federale o presso l’autorità competente del suo Cantone di residenza.
SO approva la pubblicazione su Internet che considera pratica, attuale e accessibile al pubblico. Attira tuttavia l’attenzione sulle conseguenze finanziarie della creazione e dell’utilizzo del sito che non sarebbero di poco conto. VS fa notare che la pubblicazione avrà un ruolo importante, segnatamente a causa dell’interesse che i dati pubblicati susciteranno nei media e nel pubblico; essa dovrebbe inoltre permettere di limitare i controlli allo stretto necessario.
Cpv. 3
GE fa riferimento alle sue osservazioni relative al n. 3.5.3. lobbywatch.ch sottolinea espressamente che il presente capoverso, in relazione con l’articolo 76d capoverso 2, è molto importante e deve assolutamente essere conservato.
3.5.6 Art. 76g Autorità competente
Secondo FR, la CIP-S dovrebbe designare formalmente un’autorità federale competente o, almeno, assicurarsi che la mole di lavoro dei Cantoni non aumenti. NE condivide questa riserva. GE insiste sulla necessità di un controllo e di una pubblicazione centralizzata dei dati sul finanziamento degli attori politici, il che esclude che vengano riuniti e trattati dalle autorità cantonali. VS ritiene che si dovrebbe vagliare la possibilità di designare un’autorità indipendente dotata anche di competenze investigative.
Il PLR deplora che non vi siano indicazioni precise sull’autorità competente per il controllo. Secondo l’UDC gli attori politici dovrebbero pubblicare i loro dati in modo adeguato ad esempio sul loro sito. Ciò renderebbe possibile un controllo di plausibilità senza instaurare un controllo statale.
L’USAM si oppone all’istituzione di un’autorità di controllo perché ritiene che produrrebbe soltanto un onere burocratico senza creare alcun plusvalore.
lobbywatch.ch, come autorità competente propone il Controllo federale delle finanze (CDF) perché dispone dell’esperienza necessaria. Fa inoltre notare che la Cancelleria federale sarebbe svantaggiata dal fatto di essere direttamente assoggettata al Parlamento, la qual cosa potrebbe impedirle di svolgere il suo compito in modo adeguato.
90 FER.