Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 22 pagine
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Sintesi dei risultati della procedura di consultazione «Più trasparenza nel finanziamento della politica»
N. riferimento: COO.2180.109.7.297411 / 215.01/2019/00002
Un altro partecipante73 si chiede se determinate azioni compiute nei 12 mesi precedenti una campagna politica e concernenti una politica a lungo termine debbano essere assoggettate alla normativa.
Cpv. 3
Un Cantone74 ritiene che la soluzione legislativa per le elezioni del Consiglio degli Stati rispetti la ripartizione di competenze tra Cantoni e Confederazione.
Alcuni partecipanti75 reputano che per le elezioni dei due Consigli dovrebbero valere le medesime regole.
Secondo FR, un regime differenziato porrebbe problemi di delimitazione poiché le elezioni dei due Consigli si svolgono nello stesso tempo e le organizzazioni politiche conducono spesso una sola campagna elettorale. Il nuovo diritto federale dovrebbe stabilire chiaramente che i Cantoni sono competenti per sottoporre agli obblighi di trasparenza non soltanto le elezioni del Consiglio degli Stati ma anche quelle del Consiglio nazionale. Alcuni partecipanti76 sostengono invece che la Confederazione è competente per legiferare in materia di trasparenza del finanziamento delle elezioni del Consiglio degli Stati e fanno notare che una norma distinta sarebbe incomprensibile per gli elettori, poiché l’interesse pubblico a conoscere i grandi donatori e i dati finanziari è il medesimo per i due Consigli. Inoltre, ritengono che le liberalità nel quadro delle elezioni del Consiglio degli Stati sono verosimilmente più elevate perché vi si applica il sistema maggioritario ed è quindi giustificato applicare il medesimo sistema ai due Consigli.
Diversi partecipanti77 ritengono invece che si dovrebbe rinunciare a una normativa sul piano federale per le elezioni del Consiglio degli Stati perché si tratta di un settore di competenza dei Cantoni.
Secondo BE la soluzione proposta eluderebbe la competenza cantonale in materia di elezione del Consiglio degli Stati e influenzerebbe la decisione dei Cantoni di legiferare in questo ambito. Inoltre, applicandosi unicamente ai candidati eletti, la trasparenza che ne risulterebbe sarebbe insufficiente. Secondo BS, le disposizioni concernenti le elezioni del Consiglio degli Stati non sono formulate in modo chiaro e la normativa differenziata proposta non è stata motivata sotto il profilo materiale. Secondo TG, la soluzione proposta non è convincente.
Alcuni partecipanti78 esprimono un parere più sfumato e si chiedono se la soluzione proposta rispetti la ripartizione di competenze tra Cantoni e Confederazione.
Secondo GE, sarebbe necessario fare esplicitamente salve le prerogative cantonali che comprendono il processo di elezione al Consiglio degli Stati e ciò a prescindere dall’elezione effettiva di un candidato. NE ritiene che la competenza cantonale di emanare le regole applicabili all’elezione dei loro deputati al Consiglio degli Stati si estenda alle questioni di trasparenza del finanziamento. TI non trova convincente la soluzione proposta e fa notare che, sebbene l’obbligo di pubblicità riguardi soltanto i candidati eletti, tale soluzione riguarderebbe dati relativi alle campagne elettorali di elezioni di competenza cantonale. Dal canto suo, VD ritiene che, seppure il Consiglio degli Stati sia incontestabilmente un’autorità federale, spetta ai Cantoni definirne la procedura d’elezione e che in via di principio ciò comprende anche il finanziamento della campagna dei candidati. VD rileva inoltre che l’attuazione di una tale disposizione comporterebbe alcune difficoltà pratiche e potrebbe portare a un doppio obbligo di trasparenza per i membri del Consiglio degli Stati. Secondo VD, un tale sistema sarebbe
73 FER.
74 BL.
75 AR, FR, PS, TIS, OIT, Public Eye.
76 PS,TIS, Public Eye.
77 BE, BS, GL, SG, TG, USAM.
78 GE, NE, TI, VD.