Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine

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L’ODEC ritiene che nel capoverso 2 vengano mescolati tipi di istituzioni e di formazioni e propone di modificare il capoverso come segue:

«2 Dieses Gesetz gilt für Anbieter von obligatorischer Schulbildung, beruflicher

Grundbildung, Allgemeinbildung auf Sekundarstufe II, höherer Berufsbildung,

Hochschulbildung, Weiterbildung und ausserschulischer Jugendarbeit.»

4.4 Articolo 3 (Ambiti di promozione)

L’USS concorda con la citazione degli ambiti di promozione a tre livelli; anche la FER

osserva che gli ambiti principali della promozione vengono definiti in maniera chiara, mentre swissuniversities approva il campo d’applicazione proposto e le attività promosse secondo gli articoli 2 e 3.

Secondo l’USIE la legge dovrebbe mirare anche esplicitamente al riconoscimento all’estero dei cicli di studio riconosciuti a livello federale e propone di integrare l’articolo 3 in questo modo:

«c. Aktivitäten die zur grösseren Anerkennung von nationalen und

internationalen Bildungsabschlüssen im In- und Ausland beitragen;

cd. Unterstützung von Strukturen und Prozessen sowohl auf nationaler als

auch auf internationaler Ebene mit dem Ziel, die Aktivitäten gemäss den

Buchstaben a, und b und c zu erleichtern und zu fördern.»

Lettera a

Il CSS ritiene che la dicitura «persone in formazione» attualmente non comprenda le

persone che stanno seguendo una formazione continua e che il commento alla legge non fornisca indicazioni in merito.

SG auspica che anche il personale amministrativo delle scuole universitarie possa

beneficiare dei programmi di scambio.

swissfaculty fa notare che l’avamprogetto cita soltanto gli insegnanti della scuola dell’obbligo e del livello post-obbligatorio e propone la seguente integrazione alla lettera a:

«a. […] Dozierende an Schweizer Hochschulen und das Hochschulpersonal […]»

TI propone di riformulare la lettera a per fare in modo che non sia esclusa la mobilità dei giovani neo-diplomati della formazione professionale:

«a. la mobilità internazionale delle persone in formazione (durante la

formazione o al momento della loro transizione verso il mondo del lavoro) […]»

Lettera b

GR osserva che l’ambito di promozione delle attività di cooperazione istituzionali corrisponde agli interessi delle istituzioni cantonali nel campo della formazione. Bildungskoalition NGO, FSAG e USU approvano il fatto che tali attività siano menzionate nella legge. Ricordano che le disposizioni dell’ordinanza relative ai progetti di cooperazione andrebbero concepite in modo che possano essere computate altre categorie di costi e che gli incontri sui progetti possano avvenire al di fuori della Svizzera. Bisogna inoltre consentire anche alle istituzioni e alle organizzazioni minori di partecipare ai progetti di cooperazione (Bildungskoalition NGO e FSAG).

Il PS ritiene che vi sia il rischio di un’interpretazione troppo restrittiva delle nozioni di

«istituzioni» e «organizzazioni». Deve essere possibile anche la cooperazione con

associazioni e comunità di interessi (studenti, corpi docenti, attività giovanili extrascolastiche, educazione della prima infanzia). Chiede dunque che la disposizione sia riformulata di