Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine
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Lettera b
Intermundo osserva che «le istituzioni e le organizzazioni del settore della formazione» di cui alla lettera b devono comprendere anche ONP e ONG.
Lettera c
Il CSS non ritiene opportuno l’utilizzo del termine «competitività» nella lettera c e propone di utilizzare «attrattiva».
Per l’USAM la lettera c va integrata in modo tale che la cooperazione internazionale dia più visibilità in particolare al sistema della formazione professionale duale e alla formazione professionale superiore.
Anche per hotelleriesuisse lo scopo della cooperazione internazionale in materia di
formazione consiste nel dare più visibilità e valorizzare le offerte formative svizzere all’estero. Propone quindi di completare la lettera c nel modo seguente:
«c. der Bildungsraum Schweiz in seiner Qualität, Präsenz und
Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und weiterentwickelt wird.»
4.3 Articolo 2 (Definizione e campo d’applicazione)
TI propone di integrare l’articolo 2 nel modo seguente, per mettere in chiaro che può essere sostenuta anche la mobilità dei neo-diplomati della formazione professionale nel quadro di stage in azienda:
«[…] mobilità internazionale e nazionale a fini di formazione presso istituzioni
educative, imprese, associazioni senza fini di lucro, associazioni giovanili […]»
Capoverso 1
VD ritiene che l’espressione «cooperazione internazionale» non sia definita in maniera sufficientemente chiara e vada precisata.
Da parte sua, swissuniversities ritiene necessaria una definizione del concetto di «mobilità internazionale per l’apprendimento»; swissuniversities e ZH chiedono una definizione e interpretazione ampia del concetto.
La FSAG propone di riformulare il capoverso 1 nel modo seguente:
«1 Die internationale Zusammenarbeit in im Bereich der Bildung und der Jugend im Sinne dieses Gesetzes umfasst die internationale Lernmobilität und die
internationalen Kooperationen zwischen Institutionen und Organisationen im
Bildungs- und Jugendbereich.»
Capoverso 2
Vari attori accolgono con favore l’ampia definizione di formazione e il campo d’applicazione che comprende i vari ambiti formativi (USS, SIC Svizzera, hotelleriesuisse, Swiss Fintech Innovations e CSS). SIC Svizzera e NE accolgono con favore in particolare il fatto che il campo d’applicazione comprenda sia la formazione formale che quella non formale e le attività giovanili.
La FSEA accoglie favorevolmente la menzione esplicita della formazione continua. Swiss Fintech Innovations si chiede invece come sia da intendere la «formazione continua» e auspica una definizione ampia che comprenda tutti i tipi di formazione continua.
Intermundo chiede che le attività giovanili extrascolastiche comprendano tutte le forme di attività extrascolastiche e quindi anche l’ambito della prima infanzia e dei giovani +24.
Il PS ritiene che il campo d’applicazione della legge sia già ampio, ma andrebbe esteso all’educazione della prima infanzia.