Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine

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Berlin, l’Istituto Svizzero di Roma, il New Europe College di Bucarest o il Centre for

Advanced Study di Sofia. Sarebbe inoltre auspicabile un chiarimento dei rapporti con Swissnex. Anche TI osserva che oltre alla Casa svizzera ci possano in futuro essere altre iniziative simili che meritano il sostegno e propone di ampliare questo concetto nel modo seguente:

«[…] istituzioni/organizzazioni simili riconosciute dalla Confederazione […]»

Secondo l’ODEC il sostegno finanziario di una singola istituzione non andrebbe iscritto nella legge indicando il nome di tale istituzione. Facendo riferimento al pari trattamento di tutte le istituzioni e organizzazioni, propone di eliminare il capoverso 2.

Capoverso 3

Il CSS ritiene che le istituzioni selezionate di cui al capoverso 1 lettere d ed e andrebbero definite insieme agli stakeholder (per es. le scuole universitarie) e che ciò andrebbe sancito dalla rispettiva ordinanza. Bisogna inoltre precisare che si tratta di definire le istituzioni del capoverso 1 lettere b, d, e ed f e non solo quelle delle lettere d ed e.

4.6 Articolo 5 (Condizioni per la concessione dei sussidi)

Secondo il PS le condizioni per la concessione dei sussidi vanno adeguate in base alle modifiche proposte alla definizione delle istituzioni e delle organizzazioni di cui all’articolo 3.

La FSAG propone di modificare l’articolo 5 nel modo seguente:

«1 Die Beiträge gemäss Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b, c und e können einer Institution oder Organisation im Bildungs- oder Jugendbereich auf deren Antrag gewährt werden, wenn die Aktivität, für die sie vorgesehen sind, folgende

Voraussetzungen erfüllt:

[…]

b. Sie wird von einer Institution oder Organisation im Bildungs- oder

Jugendbereich getragen, die Gewähr bietet, dass die Beiträge effizient eingesetzt werden und der administrative Aufwand gering gehalten wird.

[…]

3 Die Beiträge nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f können Institutionen oder

Organisationen im Bildungs- oder Jugendbereich auf deren Antrag gewährt

werden, wenn die Begleitmassnahme, für die sie vorgesehen sind, die

Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a und b sowie die folgenden

Voraussetzungen erfüllt:

a. Sie entspricht einem ausgewiesenen Bedürfnis des Bildungsraums der Schweiz.

[…]

4 Der Bund kann Beiträge für Einzelpersonen im Sinne von Artikel 3 Buchstabe a an Institutionen und Organisationen im Bildungs- oder Jugendbereich ausrichten, die sie nach vom Bundesrat vorgegebenen Kriterien an die Empfängerinnen und Empfänger weiterleiten.

[…]»

Capoverso 1

In relazione al capoverso 1, SIC Svizzera osserva che devono essere create condizioni adeguate per l’attuazione di programmi propri da parte delle istituzioni della formazione professionale superiore. L’obiettivo è che possano avere la possibilità di partecipare a un