Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine

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conseguenza. Intermundo condivide questi timori e ritiene importante che siano considerate anche le organizzazioni del settore extrascolastico.

La FSAG propone di riformulare la lettera b nel modo seguente:

«b. internationale Kooperationsaktivitäten von Institutionen und

Organisationen im Bildungs- und Jugendbereich mit dem Ziel, die

Bildungsangebote Angebote zu entwickeln, die Vernetzung und den

Erfahrungsaustausch zu unterstützen, einen qualifizierten und

wettbewerbsfähigen Nachwuchs zu fördern sowie die Anerkennung und die

Attraktivität der Schweiz des Schweizer Bildungssystems über die

Landesgrenzen hinaus zu steigern;»

Lettera c

Secondo il CSS la disposizione della lettera c è poco chiara e va precisata. TI propone di riformulare la lettera c per chiarire che cosa si intenda per sostegno a strutture e processi; ritiene importante assicurare la promozione e il sostegno alle strutture cantonali di

coordinamento e incoraggiamento alla mobilità, al fine di metterle in rete tra loro, al di là delle funzioni attribuite all’agenzia nazionale.

4.5 Articolo 4 (Tipi di sussidi)

Il PS approva le misure contenute nell’articolo 4. VD concorda con l’ampiezza delle misure sostenute ma, ricordando le spese già alte sostenute dalle imprese nel campo della

formazione, solleva la questione del reperimento dei fondi federali. La FSEA approva le basi legali per i programmi federali, i progetti e le attività che non si basano su un’associazione ai programmi di formazione dell’UE (secondo il cpv. 1 lett. b e c). SG osserva che nel rapporto esplicativo mancano dettagli sui progetti finora promossi e sulle borse individuali e non viene affrontata la questione relativa al raggiungimento dell’obiettivo della promozione.

Capoverso 1, lettere a e b

FPS sottolinea la rilevanza della lettera b per la promozione della cooperazione

internazionale delle associazioni nella formazione professionale.

Numerosi Cantoni e la CDPE sono contrari alla restrizione di cui alla lettera b o hanno delle riserve in merito («[…] solche Beiträge sind nur möglich, sofern die Schweiz nicht an ein internationales Programm im gleichen Tätigkeitsbereich assoziiert ist;»):

Alcuni Cantoni e la CDPE comprendono l’intento di evitare doppioni con questa disposizione, ma ritengono che non vada interpretata in maniera troppo restrittiva dal punto di vista

finanziario e che la Confederazione, oltre ad associarsi ai programmi internazionali, debba poter avviare programmi propri. Non sosterrebbero quindi un’applicazione restrittiva della disposizione (OW, NW, GL, ZG, SH, AI).

Altri Cantoni sono invece del tutto contrari alla disposizione, che non ritengono adeguata o che considerano perfino controproducente e che limita eccessivamente il margine di

manovra strategico. Anche loro ritengono che la Confederazione, oltre ad associarsi ai programmi internazionali, debba poter avviare programmi propri che hanno un effetto

complementare, rafforzano determinati aspetti o consentono ulteriori cooperazioni (VD, NE, ZH, FR, TI, JU). Alcuni di essi chiedono pertanto esplicitamente di eliminare questa

limitazione (FR, TI, JU).

LU osserva in generale che la promozione della mobilità universitaria non deve essere limitata ai programmi dell’UE. Chiede che i programmi nazionali, europei e internazionali siano considerati complementari e che per tutti questi programmi siano messi a disposizione mezzi sufficienti. Secondo TI la mobilità dovrebbe essere promossa al di fuori della

dimensione europea anche a livello internazionale e nazionale. JU chiede inoltre che sia possibile la partecipazione parallela a vari programmi internazionali.