Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/5: Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione · 19 pagine

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La restrizione di cui alla lettera b viene messa in questione anche da USAM, PS e USU che la ritengono in contrasto con l’obiettivo di svincolare gli strumenti di promozione

dall’associazione ai programmi dell’UE. Deve essere possibile attuare programmi paralleli e che si integrino a vicenda. Anche PS e USU chiedono che sia eliminata questa disposizione.

Secondo swissuniversities e CSS la restrizione sopra citata potrebbe rivelarsi problematica nel caso di un’associazione soltanto parziale della Svizzera ai programmi di formazione dell’UE o impedire tale associazione, dato che non è possibile finanziare parallelamente le misure complementari nazionali. Anche loro propongono quindi di eliminare questa

formulazione. swissuniversities e Intermundo propongono che nella legge, all’articolo 4 capoverso 1 lettera b, sia iscritta esplicitamente l’opzione di un’associazione parziale.

Capoverso 1 lettera c

La FSAG propone di riformulare la lettera c come segue:

«c. Beiträge für Projekte und Aktivitäten der internationalen

Zusammenarbeit, die die Programme gemäss Buchstaben a und b ergänzen und für den Bund von bildungs- oder jugendpolitischer Bedeutung sind;»

Capoverso 1 lettere d ed e

La possibilità di assegnare ora borse di studio individuali anche per seguire formazioni d’eccellenza al di fuori dello spazio europeo viene accolta positivamente da vari partecipanti alla consultazione (SG, TG e VD, PBD, UDC, USS, Swiss Fintech Innovations,

swissuniversities).

I Cantoni ZH, LU e FR nonché swissuniversities fanno notare che nella legge non vengono precisati i criteri per la scelta delle istituzioni. Propongono di coinvolgere le istituzioni

svizzere (universitarie) o swissuniversities nella definizione delle istituzioni a livello di

ordinanza per garantire la coerenza e la rilevanza di tali istituzioni. BE ritiene che i criteri per determinare l’eccellenza delle istituzioni debbano essere menzionati almeno nella rispettiva ordinanza e che siano da verificare le materie su cui si incentrano le istituzioni. Il CSS fa notare che la lettera d lascia in sospeso molte domande e che i criteri di assegnazione, al di là di quanto contenuto nell’articolo 5 capoverso 2, andrebbero inscritti nella legge, così come la competenza di assegnare borse di studio.

Bildungskoalition NGO, FSAG e USU ritengono che le disposizioni contenute nelle lettere d ed e mirino a rafforzare una promozione di tipo elitario, cosa che ritengono incomprensibile, e che ciò metta in pericolo le pari opportunità nella formazione e il reinserimento nei

meccanismi di promozione europei. Propongono quindi di eliminare le lettere b ed e,

osservando che l’invio di borsisti a singole istituzioni può avvenire anche in virtù della lettera c e di conseguenza non necessita di una base legale a parte.

L’USIE mette in questione il fatto che nella stessa legge siano trattate borse individuali e progetti e misure di cooperazione e chiede a sua volta di stralciare la lettera d.

Capoverso 1 lettera f

La FSAG propone di riformulare la lettera f nel modo seguente:

«f. Beiträge zur Finanzierung von Begleitmassnahmen, sofern der Bund

diese nicht selber wahrnimmt, beispielsweise für Kontaktstellen, Netzwerke oder spezifische Initiativen, die:

1. Aktivitäten unterstützen, die mit diesem Gesetz gefördert werden, oder

2. eine Vertretung der Anliegen der Schweiz im Bildungs- oder Jugendbereich

auf internationaler Ebene ermöglichen.»

Capoverso 2

SG propone di modificare la disposizione in modo da sostenere non solo la Casa svizzera nella CIUP, ma anche altre istituzioni formative, per esempio il Wissenschaftskolleg zu